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Nel mese di dicembre c’è stata molta confusione sull’aliquota Iva da applicare in caso di cibo venduto per asporto.

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) all’art. 1, comma 608 interviene sul contenuto dell’art. 57-bis del DL 50/2017 (cfr articolo “Credito d’imposta per investimenti pubblicitari” del 1 ottobre 2018).

L’Agenzia delle Entrate affronta il tema delle prove necessarie a qualificare un operazione come triangolazione comunitaria considerando la prassi amministrativa (citando numerose circolari) e le presunzioni relative, di cui al nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, considerate “valide” anche per operazioni ante 1 gennaio 2020.

L’art. 51 dell’Accordo sul “recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2019, introduce un principio per il quale i diritti e gli obblighi di cui alla direttiva 2006/112/Ce – con riferimento ad operazioni effettuate prima del 31/12/2020 – si applicano “ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione”.

L’anno sta per finire ma, diversamente dal passato, non abbiamo la certezza di aver chiuso definitivamente – per specifiche annualità – i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.