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La sezione 3.1 è dedicata agli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”. Vi sono diverse condizioni per poter accedere a questo tipo di aiuti e sono previsti degli specifici limiti massimi.

Tali limiti sono stati ampliati con la modifica C(2021) n. 564 del 28 gennaio 2021 pubblicata il 10 febbraio 2021.

Pertanto, per gli aiuti ottenuti tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021 i limiti sono:

- 100.000,00 euro per il settore agricolo;

- 120.000,00 euro per il settore della pesca e acquacoltura;

- 800.000,00 euro per i settori diversi dai precedenti.

Invece, per gli aiuti ottenuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto di quelli percepiti dal 1 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, di limiti sono:

- 225.000,00 euro per il settore agricolo;

- 270.000,00 euro per il settore della pesca e acquacoltura;

- 1.800.000,00 euro per i settori diversi dai precedenti.

La sezione 3.12 del Temporary Framework è stata introdotta dalla Commissione Europea il 13 ottobre 2020 (con la Comunicazione C(2020) 7127) e di fatto consiste nella previsione di una ulteriore tipologia di aiuti di Stato ammissibili: il sostegno per i “(…) costi fissi non coperti (…)”. Per avvalersi di tali aiuti sono necessari i requisiti della sezione 3.1 più ulteriori requisiti. Tale sezione, di fatto, viene impiegata in modo “residuale”. Infatti, qualora i massimali della sezione 3.1 siano insufficienti è possibile usufruire comunque degli aiuti di stato previsti dalla legislazione nazionale se vengono rispettati i limiti di cui alla sezione 3.12. Nello specifico è il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), all’art. 1 (commi da 13 a 17) che – prevedendo le condizioni per fruire degli aiuti di Stato autorizzati dalla UE come impostati alla Sezione 3.1 e 3.12 – consente alle imprese di poter ottenere gli aiuti di cui alla sezione 3.12, quando i massimali della sezione 3.1 siano superati.

In questo senso deve leggersi la “differenza” tra le due sezione. Pertanto, nella compilazione della domanda per il contributo a fondo perduto (articolo 1, commi da 5 a 15, del D.L. 73/2021), dove viene specificato che il richiedente deve “(…) compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework”, non vi devono essere particolari dubbi nella compilazione. Gli aiuti di Stato che devono essere indicati come aiuti 3.12 sono solo quelli che sono stati richiesti (al valere ovviamente delle condizioni) al superamento dei limiti degli aiuti 3.1.

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