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L’articolo 1 del decreto Sostegni (DL n. 41 del 22 marzo 2021) ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto che viene erogato ad un amplia platea di soggetti e non tiene conto dei precedenti contributi erogati. In altre parole, spetta, al valere delle condizioni previste, anche se è stato percepito uno dei precedenti contributi (ad esempio calcolati sul mese di aprile 2019-20).

L’art. 14, comma 2, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “Decreto sostegni”) ha ulteriormente differito il termine, previsto per il 31 marzo 2021 al nuovo termine del 31 maggio 2021, per  adeguare gli statuti delle APS, ONLUS e ODV con la procedura semplificata.

Secondo quanto previsto dalla Tabella A, Parte III, n. 127 septies, allegata al D.P.R. n. 633/72, sono soggette all’aliquota del 10% le “(…) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (…)”. Inoltre il n. 127-septies) stabilisce che scontano la medesima aliquota le “(…) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)”.

La Cassazione con Ordinanza 7329 del 16 marzo 2021 si pronuncia sulla deducibilità dei compensi degli amministratori, confermando quanto già posto in evidenza in precedenti pronunce.

Secondo quanto previsto dall’OIC 24 paragrafo 32 “per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali è indicato nell’attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni”.