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Le modifiche apportate al DL 104/2020 con la legge di conversione hanno introdotto la possibilità di sospendere le quote di ammortamento nei bilancio 2020.

La circolare 15/E del 12/7/2018 dell’Agenzia delle Entrate, così come il parere n. 10 del 02/10/2020, ha stabilito che nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (lettere a e b dell'art. 3 del DPR 380/2001) in edifici a prevalente destinazione abitativa, può essere applicata l'Iva al 10% sui beni diversi dagli infissi interni ed esterni, purché siano parti staccate dagli stessi ed abbiano "una propria autonomia funzionale rispetto al bene significativo (l'infisso)."

Con Ordinanza 24746 pubblicata il 5 novembre 2020 la Corte di Cassazione ribadisce un principio importante: i finanziamenti soci devono essere contabilizzati in bilancio e devono essere “documentati” con appositi verbali.

La Corte di Cassazione con sentenza 18393 del 7 settembre 2020 conferma la possibilità di riportare a nuovo l’eccedenza di detrazione IVA, risultante dalla dichiarazione omessa. Tale principio non viene, invece, ribadito, nel caso di eccedenza IRES. La decisione, soprattutto per le motivazioni addotte, crea diverse perplessità.

Con la Risposta n. 387/2020 all’interpello formulato da un professionista, l’Agenzia delle entrate ribadisce e – chiarisce – le modalità di fatturazione ed eventualmente di correzione delle fatture, nel caso in cui la sentenza riformatrice disattenda le risultanze delle sentenze di primo grado in materia di addebito delle spese processuali. Nello specifico il professionista dovrà restituire le somme comprensive di IVA ma non potrà emettere la nota di accredito.