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QUESITO: Un’Associazione di Promozione Sociale (APS), regolarmente iscritta al RUNTS, organizza ogni anno, in occasione di una ricorrenza religiosa, una tradizionale sagra paesana con intrattenimento musicale e somministrazione di pasti. Si chiede se i proventi dell’evento possano essere qualificati come raccolta pubblica di fondi e, conseguentemente, esclusi dalla qualificazione di entrate commerciali.

Dal 1° gennaio 2026, con la piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS), il regime agevolato di cui alla L. 398/1991 potrà essere applicato esclusivamente dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dalle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS.

Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe delle Onlus cesserà di esistere definitivamente e le organizzazioni che non avranno ancora effettuato una scelta, dovranno valutare se iscriversi al RUNTS oppure restarne fuori.

Ma quali effetti produce questa scelta?

L’art 13, comma 3, del DL 159/2025 derubricato “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” sul tema dell’obbligo di comunicazione da parte degli amministratori della propria PEC al registro delle imprese specifica quanto segue: “(…) il domicilio digitale (…)” degli “(…) amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.

Secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, punto 6) del DPR 633/72: “(…) costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.