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Il D. Lgs. 117/2017 ha istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con lo scopo di di uniformare le regole ed il sistema pubblicitario del comparto non profit: il registro assorbirà gli attuali registri di settore previsti per associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e ONLUS creando un sistema nazionale di registrazione e controllo.

Con la Risoluzione n. 69/E del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate interpreta in modo innovativo l’applicazione del regime monofase nella telefonia.

La Corte di Cassazione, con Sentenza 19641 del 21 settembre 2020 ha dichiarato che il socio di una società estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito Iva della società. Vediamo nello specifico il caso trattato e com’è stato affrontato dai giudici.

Il caso

Il liquidatore di una società aveva presentato, in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese (estinzione), un’istanza di rimborso iva per l’anno 2011, ottenendo un provvedimento di diniego. Avverso tale provvedimento il liquidatore, nonché socio della società estinta, aveva promosso ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello. Nello specifico, considerata l’avvenuta estinzione della società (a seguito di cancellazione) “(…) i rapporti alla stessa facenti capo erano riferibili ai soci, i quali erano subentrati sia nel lato attivo che passivo dei medesimi (…)”. Pertanto, il ricorrente che aveva “agito quale socio, in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era (…) legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale”. Avverso la suddetta pronuncia “(…) ha proposto ricorso C.C., in qualità di socio e di liquidatore (…)” .

La decisione della Corte

Preliminarmente la Corte analizza la “(…) diversa qualità spesa dal ricorrente con la proposizione del presente ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore (…)”.

Il liquidatore

Innanzitutto, va precisato che “(…) l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e (…) non si realizza alcuna forma di successione (…)”. Infatti, “(…) l’eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore (…)”. Pertanto, deve essere dichiarato “(…) inammissibile l’originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore”.

Il socio

La Corte di Cassazione, ricordando alcune sentenze (Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637), afferma che “(…) all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta (…)”, ma “(…) si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci…; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa“.

In particolare, nel caso in cui l’ex socio agisca per un credito della società, le Sezioni Unite hanno rilevato che, “(…) il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”.

Viene esclusa l’ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018). Questa esclusione permette di ovviare a tutte le complicazioni operative e processuali in presenza di litisconsorzio.

Pertanto, il socio di una società estinta può legittimamente agire per ottenere l’intero credito della suddetta società.

La pronuncia della Commissione Tributaria Regionale viene pertanto censurata nella parte in cui “(…) ha ritenuto di dovere limitare il diritto del socio al credito Iva in misura pari alla propria quota di partecipazione societaria”. Il principio espresso dai Giudici apre alla possibilità che sia uno solo dei soci a presentare l’istanza di rimborso, senza che questo vada a pregiudicare la posizione degli altri soci che non agiscono in questo senso. Infatti, il socio che presenta l’istanza ha il diritto di chiedere ed ottenere l’intero credito. La ripartizione del credito, secondo le quote sociali, sarà un problema esclusivamente di tipo privatistico. Nella prassi, quando l’Agenzia deve erogare il rimborso, richiede la presentazione di una delega alla riscossione (i soci delegano uno tra loro a ricevere il denaro). La Corte non fa, però, alcun riferimento a questo documento.

Tale principio, ovviamente, vale anche le altre imposte diverse dall’IVA (che era oggetto del caso dibattuto).

Nel caso in cui si opti per la cessione o lo sconto della “detrazione superbonus 110%” è necessario, così come previsto dall’art. 119, comma 11, del DL 34/2020, richiedere il visto di conformità “(…) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (…)”. “Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (…). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati". Il visto, pertanto, è richiesto esclusivamente per la cessione o lo sconto in fattura (ex art. 121 del DL 34/2020) del credito da superbonus del 110%.

SOCIETA’ BENEFICIARIA

1) Condizioni soggettive

Le società che possono usufruire delle agevolazioni sono le società di capitali, le società cooperative, le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003. Sono escluse dall’agevolazione le società di cui “(…) all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi (…)” (gli intermediari finanziari e le società di partecipazione non finanziaria e finanziaria).