Società di comodo e limiti al riporto/perdita del credito iva. Incompatibilità con le direttive UE.
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

L’articolo 30, comma 4, della L. 724/94 prevede che: “(…) per le società e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione (…). Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1 (…)” (ricavi minimi presunti) “(…) l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi”.
In tema pratico nella dichiarazione IVA viene richiesta la compilazione del rigo VA15 per gestire correttamente il credito annuale, dove dovrà essere inserito il numero:
- 1, se società è di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione (2024 nella fattispecie odierna);
- 2, se società è di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione e per quello precedente (2024 e 2023 nella fattispecie odierna);
- 3, se società è di comodo per l’anno oggetto di dichiarazione e per quelli precedenti (2024, 2023 e 2022 nella fattispecie odierna).
Infine, si deve indicare 4 se per l’anno oggetto della dichiarazione e i due precedenti non sono stati realizzate operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari ai ricavi minimi presunti risultanti dal calcolo delle percentuali previste per le società di comodo.
La compilazione del rigo con l’indicazione del codice 4 dà vita ad una “situazione” che risulta incompatibile con la normativa europea.
Nello specifico la circolare n. 6/2025 di Assonime ricorda che la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-341/22, dichiara l’incompatibilità dell’art. 30, comma 4, della L. 724/94 rispetto agli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce.
I giudici - chiamati a pronunciarsi sulla perdita del credito Iva – dichiarano che gli articoli 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce non consentono:
- di negare la qualifica di soggetto passivo,
- di eliminare il diritto alla detrazione dell’IVA, in ragione dell’effettuazione di un valore di operazioni Iva inferiore a soglie stabilite da una normativa nazionale.
Quindi, non è possibile identificare un soggetto come passivo ai fini Iva, sulla base della condizione di effettuazione di operazioni rilevanti superiori ad una soglia di reddito. Soglia che dalla normativa italiana viene determinata preventivamente e corrisponde al ricavo minimo (stabilito con l’applicazione di percentuali applicate alle attività patrimoniali). Lo stesso per il diritto alla detrazione IVA: non può essere condizionato al fatto che l’importo delle operazioni soggette ad imposta effettuate in un determinato periodo sia sopra soglia.
Cosa fare, quindi, in attesa di un intervento da parte del legislatore? Si potrebbe indicare il codice 3, invece, del 4. Inoltre, per far rivivere il credito degli anni precedenti potrebbe predisporsi un integrativa per eliminare la compilazione del rigo VA15, chiedere a rimborso il credito.