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Entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso dell’anno precedente, utilizzando il modello EAS.

L’adempimento comprende anche quelle associazioni che si limitano a riscuotere le sole quote associative ed è fondamentale per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali.

Che cos’è

L’Eas è un modello contenente un insieme di informazioni relative all’associazione richiesto dall’Agenzia delle Entrate al fine di rendere non imponibili le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.

Quando 

Il modello va presentato (in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel) entro 60 giorni dalla costituzione ed in caso di modifiche dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla modifica intervenuta. 

Chi 

Tutte le associazioni non espressamente esonerate dalla comunicazione dei dati di seguito elencate:

• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale

• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)

• i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.

• le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997

• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (quali i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate

• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)

• le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000

• le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

• i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo

• le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime

• l’Anci, comprese le articolazioni territoriali

• le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

• le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa

• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Quali modifiche 

Devono essere comunicate le variazioni dei dati precedentemente inviati all’Agenzia delle Entrate ma non tutte le variazioni fanno scattare l’obbligo dell’adempimento.

Non devono essere comunicate le variazioni di seguito elencate:

• dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione 

• ammontare dei contributi pubblici ricevuti  (punto n. 31)

• ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30)

• numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (punto n. 24)

• ammontare delle entrate (punto n.23);

• costo sostenuto per messaggi pubblicitari (punto n.21);

• il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (punto n.20);

• numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (punto n.33)

In caso di invio del nuovo modello è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Cosa bisogna fare

1) prendere visione dell’ultimo modello Eas inviato ed evidenziare quali voci sono cambiate 

2) contattare lo Studio per la verifica del Vs. caso specifico. 

In conclusione

Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) all’art.94, c. 4 esonera gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS dagli adempimenti del Modello EAS ma, finché il registro non sarà operativo, le associazioni dovranno continuare ad applicare la normativa precedente alla riforma.

Si invitano pertanto tutte le associazioni a verificare eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno 2020 e, se non ancora provveduto, a contattare lo Studio.

 

 

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