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I figli di un imprenditore individuale, esercente attività di commercio, hanno deciso di continuare l’attività del padre defunto.

Vediamo nello specifico quali sono gli adempimenti che devono essere effettuati.

La comunione

Innanzitutto, con la morte del titolare l’impresa individuale cessa, per lasciare il posta alla comunione ereditaria. La comunione ereditaria, chiamata anche incidentale, sopravviene indipendentemente dalla volontà degli eredi, per il semplice fatto che più soggetti (i coeredi) “succedano” contemporaneamente nella medesima eredità (composta quindi da tutti i beni e in questo caso anche dall’azienda). La comunione ereditaria inizia quando i chiamati all'eredità accettano l'eredità. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 485 del cc, qualora il chiamato all’eredità non predisponga “(…) l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (…) è considerato erede puro e semplice”.Non vi sono di solito formalità pubbliche per accettare l’eredità.

La comunione ereditaria aziendale

Quando l’impresa “si presenta” come una comunione, non diventa automaticamente una società. Infatti, la comunione è rivolta alla mera amministrazione, godimento (diretto o indiretto) o gestione puramente strumentale dei beni ereditari.

La Corte di Cassazione Sez. V Ord., 18-04-2018, n. 9464 ha stabilito che “In tema di impresa individuale, a seguito del decesso dell'imprenditore individuale la gestione dell'azienda è soggetta alle regole della comunione ereditaria fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale facente capo al "de cuius", eventualmente nelle forme societarie”.

Nel caso in cui gli eredi, di fatto, svolgano l’attività dell’impresa, ovviamente con finalità di sfruttamento dell’azienda medesima, allora, sorge una società di fatto tra gli stessi.

In questo senso la Corte di Cassazione Civile Sez. V, con sentenza 14889 del 17 novembre 2000 presume che se l’impresa individuale “(…) alla morte del titolare non cessa con una necessaria fase di liquidazione”, ma “(…) viene continuata in una forma di comunione (…), in mancanza di atti formali”, tale situazione “(…) fa legittimamente configurare una società di fatto tra i chiamati alla eredità; e si deve ritenere, di conseguenza, per il principio di affidamento e di necessaria tutela dei terzi, che ogni chiamato che voglia restare estraneo alla continuazione della impresa deve formulare una rinunzia espressa nelle forme di legge, non essendo sufficiente il fatto che l'eredità non sia stata accettata. Questa presunzione non è certamente di carattere assoluto, ma è "iuris tantum" e ammette la prova del contrario (…)”.

La società di fatto deve poi essere regolarizzata entro un anno, in una società regolare di persone o di capitali.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

in caso di continuazione dell’attività Il rappresentante legale della comunione ereditaria deve presentare, entro 30 giorni dalla morte dell’imprenditore, la variazione dati iva indicando i dati identificativi della comunione ereditaria. Solitamente la “denominazione” assunta è “COMUNIONE EREDITARIA DI” o “EREDI DI” seguito dal nome del defunto. Il modello da compilare in questo caso è AA7, indicando – come codice per la natura giuridica – il 23 (società semplici e società equiparate). Dovrà essere compilato il quadro D barrando la casella 1e (successione ereditaria) e indicando la partita iva del de cuius (che in questo modo verrà cancellata). Nel quadro F del modello AA7, le istruzioni ricordano che “per le società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni fra artisti o professionisti, indicare i codici fiscali dei soci, con esclusione del socio rappresentante già indicato nel quadro C”. Il Rappresentante legale della comunione ereditaria Il Rappresentante legale viene nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cc.

Altri casi

Nel caso in cui l’attività non continuasse dovrà essere presentato il modello AA9 da un erede (codice carica 7 da indicare sulla sezione del rappresentante legale), il tipo di dichiarazione è quello di cessazione dell’attività.

Qualora l’attività di liquidazione fosse complessa, non potendo concludersi in termini brevi, la partita iva del defunto non va cessata. Si presenterà pertanto il modello AA9 come variazione dati, inserendo come rappresentante il nominativo del rappresentante della comunione. Questo serve per comunicare il decesso.

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