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Quando si procede con la correzione di errori dei modelli dichiarativi, si deve tener conto del tipo di errore (IN FAVORE O IN SFAVORE), dei termini in cui si procede alla correzione (CON L’INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA) e quali sanzioni devono essere versate sia per RAVVEDERE eventuali mancati pagamenti (risultanti con la dichiarazione integrativa), sia per poter presentare la dichiarazione integrativa medesima.

Vediamo di seguito le varie soluzioni:

INTEGRATIVA A SFAVORE

1) Dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione originaria 

Se l’errore commesso

- è rilevabile da un controllo formale

a) Nel presentare la dichiarazione integrativa deve essere pagata una sanzione pari a circa 28 euro. Si tratta della sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a 1/9, salvo che per la violazione non ricorra un'altra specifica irregolarità. Viene ad applicarsi dal 2016, infatti, l’ipotesi contenuta nell’art. 8 del DLgs. 471/97. Non si considera pertanto la dichiarazione come infedele, ma come dichiarazione inesatta e si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista da tale articolo, indipendentemente dal fatto che sia fatta la correzione di un errore riscontrabile o meno da controllo formale;

b) se è stato versato un tributo in misura inferiore a quella dovuta, o utilizzato un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale (dalla scadenza originaria al giorno del pagamento effettivo);

c) È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997

- non è rilevabile da un controllo formale:

a) la dichiarazione non si considera infedele;

b) se è stato versato un tributo in misura inferiore a quello dovuto, o utilizzato un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale (dalla scadenza originaria al giorno del pagamento effettivo);

c)  è rilevabile da un controllo formale, è dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure previste dall’art. 13 del D.Lgs. n.472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento;

2) Dichiarazione integrativa presentata oltre 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione originaria (si deve distinguere tra errore rilevabile o non rilevabile in sede di controllo automatizzato/formale)

Se l’errore commesso

- è rilevabile da un controllo formale

a) la dichiarazione non si considera infedele;

b) se è stato versato un tributo in misura inferiore a quella dovuta, o utilizzato un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale (dalla scadenza originaria al giorno del pagamento effettivo);

c) È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997

- non è rilevabile da un controllo formale

a) La dichiarazione si considera infedele. Nel presentare la dichiarazione integrativa deve essere pagata una sanzione pari al 90% (articolo 1, comma2, D.Lgs. n. 471/97) di quanto non versato. Il 90% assorbe la sanzione fissa di euro 250 ed è comunque ravvedibile ex art.13 dlgs 472/97. 

b) se è stato versato un tributo in misura inferiore a quella dovuta, o utilizzato un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale (dalla scadenza originaria al giorno del pagamento effettivo);

INTEGRATIVA A FAVORE

In questo caso nessuna sanzione risulta dovuta.

INTEGRATIVA PER MERI ERRORI FORMALI

Se la correzione dell’errore avviene entro 90 giorni, non solo non si considera la dichiarazione infedele, ma non è nemmeno prevista alcuna sanzione specifica a carico del soggetto. Rimane ovviamente importante valutare ogni singolo caso.

Se la correzione dell’errore avviene oltre 90 giorni, non si considera la dichiarazione infedele, ma deve essere versata la sanzione prevista dall’art.8 D.Lgs. 471/97, ovvero l’importo fisso di euro 250 ridotto secondo le misure dell’art.13 a seconda di quando interviene il ravvedimento.

ALCUNI CHIARIMENTI

Gli errori 

Per “errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali” si considerano i casi in cui gli errori e le omissioni possono essere rilevati in sede di liquidazione delle imposte dovute ex art. 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 (controlli automatizzati e formali).

Sono, invece, “errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali” i casi di errori riscontrabili solo mediante controllo sostanziale. Ad esempio, l’omessa indicazione di redditi, indebite deduzioni fiscali.

L’art. 13 del D.Lgs. 472/97 prevede la riduzione delle sanzioni, nella seguente misura:

- 1/10 del minimo, per il mancato pagamento di qualsiasi tributo, se sanato entro 30 giorni

- 1/9 del minimo, per qualsiasi errore su qualsiasi tributo, se sanato entro 90 giorni dalla commissione dell’errore o (in caso di errore della dichiarazione) dalla presentazione della stessa;

- 1/8 qualsiasi errore su qualsiasi tributo se sanato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commesso l’errore:

- 1/7 qualsiasi errore, solo per i tributi riscossi dall’agenzia delle entrate, se sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commesso l’errore;

- 1/6 qualsiasi errore, solo per i tributi riscossi dall’agenzia delle entrate, se sanato oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commesso l’errore;

- 1/5 qualsiasi errore, solo per tributi riscossi dall’agenzia delle entrate a seguito di notifica di PVC);

- 1/10 Omissione presentazione dichiarazione, con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza originaria, per tutti i tributi.

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