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L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 18 del 2019 fornisce il proprio parere in merito all’aliquota da applicare per quattro “(…) diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori (…)”. Per il quesito che ci è stato sottoposto, le prime due attività sono quelle che andremo ad analizzare.

1) “Installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa”.

L’Agenzia delle Entrate analizza due diversi casi (rispetto alla domanda formulata) a seconda che l’installazione sia effettuata:

- nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. In questo caso si applica il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero l’aliquota Iva sarà al 4%.

La risposta 3 del gennaio 2020 fornita dall’Agenzia a fronte di un interpello va a chiarire, ulteriormente, la questione. In particolare l’Agenzia, si sofferma sull’aliquota del 4% applicata ai sensi:

- del numero 41-ter) della Tabella A, parte II, DPR 633/72 “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”;

- del numero 31) della Tabella A, parte II, DPR 633/72 fornitura di “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (…)”.

Con riferimento al numero 31) l’agenzia ricorda che si tratta di “agevolazione oggettiva”. Pertanto, considerato che il numero 41-ter) “(…) va a completa la previsione del numero 31) (…) la portata applicativa dell'agevolazione in esame (…)” guarda “(…) alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente”. “(…) La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche (…)” può “(…) beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989”. Per la definizione di barriere architettoniche si rinvia all’articolo 2 del D.M. 236 del 14 giugno 1989. Per l’applicazione di tale norma ci si riferisce ad edifici privati a nulla rilevando la natura (commerciale o abitativa).

- nell’ambito di un generico intervento di manutenzione straordinaria. In questo caso l’aliquota applicata sarà del 10% e “ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare alla predetta aliquota, occorre avere riguardo alla disciplina dei beni di valore significativo individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999”. Pertanto “il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero 6 e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 12 luglio 2018).

2) “Interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata, etc.) (…)”.

In caso di rifacimento o adeguamento degli ascensori “(…) alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale (…)” le opere si considerano dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche. Questa considerazione si deduce dalla circolare n. 57/E del 1998 che ha chiarito che le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori, quali “(…) il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.

Pertanto, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie, si ritiene che agli stessi debba applicarsi l’IVA con l’aliquota del 4 per cento, ai sensi del citato n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Si deve concludere, pertanto, che nel caso di installazione di ascensore in immobile commerciale – nel rispetto delle caratteristiche di cui al D.M. 236/1989 (art. 8.1.12 per gli ascensori e l’art. 8.1.13 per le piattaforme elevatrici) – l’aliquota Iva applicabile è il 4%.

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