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Secondo quando disposto all'art. 25-bis del DPR 600/73:

"(...) I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.  

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.”

 

L’aliquota che si applica – per la ritenuta – attualmente ammonta al 23% (pari a quella fissate per il primo scaglione del reddito ex art. 12 del TUIR).

La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni percepire dal procacciatore di affari. Se lo stesso dichiara che nell’esercizio dell’attività si è avvalso in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, allora la ritenuta da applicare ammonta al 20%.  

Come specificato dalla circolare dell’agenzia del 24 del 1983, la tipologia di provvigioni indicate dall’art. 25 – bis del DPRE 600/73 è tassativa. Restano, pertanto, assoggettate a ritenuta "solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori di affari per le attività da questi poste in essere".

 

La risposta alla domanda pertanto è sì, la ritenuta si applica.

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