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A partire dal 01/01/2020 l’iscrizione al VIES diventa condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, anziché un requisito formale.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019 stabilisce che l’agenzia delle entrate, verificata la mancata presentazione per tre anni consecutivi della dichiarazione iva annuale o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo, procede alla chiusura d’Ufficio della partita iva.

Il caso in oggetto concerne un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società a responsabilità limitata “(…) per Irpeg-Ilor del 1997, per Iva, Irpeg e Irap 1998 e per Iva, Irpeg e Irap 1999”. Tale accertamento derivava da indagini bancarie promosse nei confronti dei soci. Sui conti correnti dei soci vi erano accrediti e addebiti a fronte dei quali l’agenzia ricostruiva, con un accertamento presuntivo, maggiori ricavi da imputare in capo alla società.

Dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non sono più obbligati a consegnare al loro fornitore la dichiarazione d’intento (con la ricevuta d’invio all’Agenzia delle Entrate). Questo è quanto emerge dal Decreto crescita (Dl n. 34/2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c del D.L. 746/1983.

Un contribuente ha concesso in locazione nel 2014 un immobile abitativo optando per la cedolare secca. A dicembre 2019 scade il contratto che intende prorogare mantenendo il regime di cedolare secca. Chiede se alla luce delle novità del Decreto Crescita sia ancora obbligatorio l’invio della raccomandata a.r. al conduttore per la proroga dell’opzione della cedolare secca.