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L’art. 28 del DL Rilancio prevede una nuova agevolazione introducendo un credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo. Rispetto all’articolo 65 del DL 18/2020, che prevedeva un credito soltanto per immobili appartenenti alla categoria C1 (negozi), la nuova agevolazione prevede una “sfera” più ampia di immobili, escludendo soltanto quelli abitativi.

Le condizioni soggettive

“Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 5 milioni di Euro spetta un credito pari al 60% del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività”. Rientrano, pertanto, le attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Inoltre la norma prevede che “il credito d’imposta del 60% spetta anche agli enti non commerciali sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, utilizzati per l’attività istituzionale”. Potrebbero, pertanto, usufruire del credito le associazioni sportive, le associazioni di volontariato, le imprese agricole e gli enti religiosi riconosciuti civilmente.

Le condizioni

Il credito spetta:

- ad imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Per le strutture alberghiere, invece, l’agevolazione è riconosciuta “(…) indipendentemente dal volume di affari dell’anno 2019”;

-“agli esercenti attività economica il credito è riconosciuto se hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi relativi al mese di riferimento almeno pari al 50% dello stesso mese dell’anno precedente”.

Le condizioni oggettive

La norma individua negli immobili ad uso non abitativo, destinati all’attività, l’oggetto rispetto al quale spetta il credito di imposta. Il tenore della norma sembra escludere la possibilità che l’utilizzo (magari da parte di un professionista) di un appartamento (categoria A/2) possa permettere allo stesso di usufruire dell’agevolazione.

La misura dell’agevolazione

“Il credito è riconosciuto sui canoni relativi ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio effettivamente pagati entro il 2020”. Il testo letterale della norma sembra aprire la possibilità di usufruire del credito anche nel caso in cui i canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio siano stati sospesi, purchè vengano pagati entro il termine dell’anno. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, invece, il credito spetta sui canoni dei mesi di aprile, maggio e giugno

Si ricorda che l’agevolazione è riconosciuta:

- sui canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili, nella misura del 60%. La norma non dice nulla circa la possibilità che la sublocazione rientri in questa agevolazione (attendiamo chiarimenti in merito, anche se l’esclusione della sublocazione è una tesi alquanto restrittiva);

- sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività. Tuttavia, in questo secondo caso il credito d’imposta ammonta al 30%.

Termini per usufruire del credito

“Il credito è usufruibile in compensazione dalla data di pagamento del canone o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa”, mediante modello F24. Tuttavia, i beneficiari potrebbero optare – ai sensi dell’art. 122 del DL Rilancio – per la cessione del credito d’imposta a terzi, come gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione può essere anche parziale. “Il credito non è cumulabile con il credito d’imposta sui canoni di locazione di negozi e botteghe di cui all’art. 65 Dl 18/2020 relativo al mese di marzo 2020, in relazione alle medesime spese sostenute”.

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