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L’art. 27 del c.d. DL “Rilancio”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020, prevede che non è dovuto il versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta;

- della prima rata di acconto IRAP, relativa al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, “nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435”.

Si sottolinea che in questo caso non vi è una sospensione o un posticipo del pagamento, ma lo stesso viene totalmente cancellato a titolo definitivo.

Il requisito soggettivo

Tale misura sia applica esclusivamente ai soggetti “(…) con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 3”.

Rientrano, pertanto, nel quadro normativo sia chi esercita attività d’impresa che chi esercita attività di lavoro autonomo.

Risultano, invece, esclusi i soggetti “(…) che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (…)”. Pertanto, la disposizione non si applica:

- alle Pubbliche Amministrazioni (art. 10-bis del DLgs. 446/97);

- agli gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (art. 162-bis del TUIR),

- alle imprese di assicurazione (art. 7 del DLgs. 446/97);

Il requisito oggettivo

Non viene applicato alcun requisito correlato al calo di fatturato, come avviene per altre misure.

Come calcolare il primo acconto per il periodo d’imposta 2020

Si ricorda che il primo acconto relativo al 2020 deve essere calcolato “nella misura prevista” dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 e, dunque, in misura pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto. Questo sarà l’importo “cancellato”. Si deve sottolineare che tale misura avrà effetti importanti solo per coloro che hanno visto un incremento della base imponibile Irap dal 2018 al 2019 e, pertanto, chiudano con un saldo a debito.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili aveva sollevato un dubbio. Infatti l’abbuono del primo acconto IRAP 2020 più che considerarsi come uno sconto, doveva essere valutato come un “differimento finanziario al versamento del saldo a giugno 2021 di quanto risulterà dovuto per IRAP 2020 a consuntivo”. In altre parole, il mancato pagamento del primo acconto 2020, sarà “recuperato” con il pagamento del saldo del prossimo anno (a meno che il secondo acconto del 60% non sia in grado di coprire l’IRAP dovuta per il 2020). Fonti ANSA attribuiscono al MEF una nota, secondo la quale “è priva di fondamento la tesi secondo la quale il saldo e l’acconto Irap dovuti a giugno sarebbero solo rimandati al 2021. Sono definitivamente cancellati per tutti i soggetti con fatturato fino a 250 milioni di euro (ad eccezione di banche, assicurazioni ed amministrazioni pubbliche), come tra l’altro emerge chiaramente dalla relativa relazione tecnica”. Nessuna relazione tecnica ad oggi risulta messa a disposizione. Si auspica, ovviamente, che il testo definitivo del decreto faccia chiarezza sulla questione.

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