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QUESITO: Un’Associazione di Promozione Sociale (APS), regolarmente iscritta al RUNTS, organizza ogni anno, in occasione di una ricorrenza religiosa, una tradizionale sagra paesana con intrattenimento musicale e somministrazione di pasti. Si chiede se i proventi dell’evento possano essere qualificati come raccolta pubblica di fondi e, conseguentemente, esclusi dalla qualificazione di entrate commerciali.

Per rispondere a quesito dobbiamo fare riferimento al D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L’art. 7 comma 1 definisce la raccolta fondi come  il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che tali attività possono essere svolte anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la sollecitazione del pubblico o mediante la cessione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità.

Ulteriormente rilevante è l’art. 79, comma 4, lett. a), il quale stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali i fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate in modo occasionale, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, purché realizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Pertanto dal combinato disposto delle norme citate emerge che una raccolta pubblica di fondi può beneficiare del regime di non imponibilità fiscale solo se sussistono congiuntamente alcuni presupposti fondamentali:

  • Occasionalità e limitazione temporale: l’iniziativa deve essere circoscritta nel tempo, ad esempio in occasione di una festività o ricorrenza specifica.
  • Collegamento a un progetto o iniziativa determinata: la raccolta deve essere finalizzata al finanziamento di uno specifico progetto o attività di interesse generale, che deve essere chiaramente comunicato ai potenziali sostenitori.
  • Modico valore dei beni o servizi offerti: l’eventuale cessione di beni o servizi deve riguardare prestazioni di valore economico contenuto, come tipicamente accade per gadget simbolici o beni di scarsa rilevanza economica (es. arance o azalee dell'Airc).

Con riferimento alla sagra oggetto del quesito, è possibile effettuare le seguenti valutazioni:

1) La sagra è organizzata in concomitanza di una ricorrenza religiosa, pertanto è sicuramente limitata nel tempo anche se dovesse protrarsi per più giorni 

2) La connessione ad un progetto: dal quesito posto non emerge se l’evento è organizzato per finanziare un progetto specifico o attività specifica dell’APS adeguatamente pubblicizzata ai partecipanti. Tale elemento si ritiene essenziale per qualificare l’evento come raccolta pubblica di fondi.

3) Natura delle somme versate: particolarmente critico è il profilo relativo alla somministrazione dei pasti. Occorre verificare se le somme versate dai partecipanti siano configurabili come offerte libere oppure come corrispettivi.

La presenza di un listino prezzi predeterminato, come tipicamente avviene nelle sagre paesane, configura un rapporto sinallagmatico tra prestazione (somministrazione del pasto) e pagamento, con conseguente qualificazione delle entrate come di natura commerciale. In tal caso, il pasto non può essere assimilato a un bene di modico valore offerto simbolicamente a fronte di una donazione.

Quindi per rispondere al quesito, non si ravvede la possibilità di qualificare le entrate come raccolta pubblica di fondi se vi è imposto un listino prezzi e non è pubblicizzato il progetto a cui si riferisce la raccolta pubblica di fondi.

Non ultimo si ricorda che:

- è necessario adempiere agli obblighi amministrativi previsti dal Comune, pur tenendo conto delle semplificazioni riconosciute alle APS; 

- in presenza di musica, devono essere richiesti i relativi permessi per il diritto d’autore agli organismi di intermediazione competenti (SIAE o altri soggetti autorizzati): attualmente in Italia l’intermediazione del diritto d’autore in ambito musicale è svolta dalla SIAE  e Soundreef International Limited (che fino al 31 dicembre 2024 operava attraverso LEA – Liberi Editori Autori) 

- Le raccolte fondi occasionali, pur non essendo considerate attività commerciali, devono essere tracciate e rendicontate.

- Per ciascuna raccolta pubblica fondi occasionale é necessario, ai sensi dell'art. 87, co. 6 del D.Lgs. 117/2017, redigere uno specifico rendiconto redatto ai sensi dell'art. 48, co. 3 CTS dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascun evento occasionale. 

 

 

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