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La fondazione OIC ha pubblicato il 5 maggio la comunicazione “OIC 9 e COVID-19 - Valore d’uso di un’immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019”.

L’OIC, innanzitutto, rileva che è prioritario “stabilire se l’insorgere della pandemia integra o meno una fattispecie di fatto successivo al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’OIC 29”. Considerato che “(…) il 30 gennaio 2020 l’International Health Regulations Emergency Committee dell’OMS ha definito il COVID-19 un’emergenza internazionale. In Italia i primi casi di infezione sono stati confermati il 30 gennaio 2020 e il 23 febbraio 2020 è stato dichiarato il lock-down. Pertanto, ai sensi dell’OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il COVID-19 risulta essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019 in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio”.

Tutto ciò considerato si deve rispondere allora a questa prima domanda: “la crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment”? La risposta è negativa. Infatti, secondo quanto stabilito dall’OIC 9, paragrafo 61, “si deve valutare se esiste un indicatore di perdita di valore e solo se esiste tale indicatore, stimare il valore recuperabile (i.e. il maggiore tra il valore d’uso e il fair value) di un’immobilizzazione”. Ora, visto che – come già evidenziato – l’emergenza COVID è fatto successivo alla chiusura del bilancio, non esiste alla data del bilancio (31 dicembre 2019) alcun indicatore connesso a tale crisi.

C’è una seconda domanda che viene formulata nel “percorso interpretativo” fornito dalla fondazione OIC: “nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19”? Ebbene, considerato che il paragrafo 25 dell’OIC 9 stabilisce “(…) i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti” e il paragrafo 59 dell’OIC 29 “(…) prevede, come esempio di fatto che non deve essere recepito nei valori di bilancio, la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio. Quindi, un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura”. Si deve concludere che “le condizioni correnti (…) sono le condizioni alla data di riferimento del bilancio”. Infatti, “l’OIC 9 richiede che, ai fini della determinazione del valore d’uso, gli amministratori tengano conto dei flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019)”.

Pertanto, la crisi sanitaria COVID -19 non è un indicatore di perdita di valore nei bilancio al 31 dicembre 2019 e gli effetti dello stesso non devono essere considerati per il calcolo dell’impairment test, qualora vi siano altri indicatori di perdita. Ovviamente trattandosi di fatto rilevante si dovrà darne illustrazione della nota integrativa.

La Fondazione OIC, infine, conclude che “le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che ai sensi del paragrafo 30 dell’OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento”.

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