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Con la Circolare n. 12 del 13 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce “chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018”.

L’art. 27 del c.d. DL “Rilancio”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020, prevede che non è dovuto il versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta;

- della prima rata di acconto IRAP, relativa al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, “nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435”.

Il DL “Rilancio” ha modificato le agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio energetico (come la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico, l’istallazione di impianti fotovoltaici e l’istallazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici).

La fondazione OIC ha pubblicato il 5 maggio la comunicazione “OIC 9 e COVID-19 - Valore d’uso di un’immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019”.

Qual è la prova che deve essere fornita nel caso di cessione intracomunitaria di beni ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità IVA, se il trasporto è a cura del cessionario (riferimento articolo di aprile "Le cessioni comunitarie di beni e il nuovo regime delle prove")?

La soluzione è contenuta nella risposta all’interpello 117 del 23 aprile 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate (che richiama per altro una precedente risposta dell'8 aprile 2019).