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Nel contratto estimatorio (nella prassi "merce in conto vendita") il produttore consegna ad il rivenditore una o più cose mobili.

Il rivenditore si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine, salvo che non le restituisca. Questo contratto è tipico per quei beni in cui il rischio di invenduto è elevato (es. giornali).

Il produttore resta proprietario della merce, ma non ha il diritto di disporne. Tale diritto passa in capo al rivenditore. Come specificato dalla Cassazione con sentenza 25606 del 21/12/2015 il rivenditore non assume l’obbligo di vendere la merce, ma se la vende deve pagare il prezzo stimato e se non vi provvede deve restituirla.

Il contratto deve prevedere espressamente l’alternativa tra l’obbligo di pagare la merce in caso di vendita e l’obbligo di restituirla in caso contrario. Con la restituzione si ha lo scioglimento del rapporto.

Il codice civile non dà indicazioni circa il termine di restituzione da indicare nel contratto. La Cass. civ., sez. III, sent., 28 febbraio 2023, n. 5987 ha specificato che: “benché non sia elemento essenziale del contratto estimatorio la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate, ove tale termine sia stabilito dalle parti esso ha natura di termine essenziale per l’esercizio della detta facoltà, dovendo tale termine essere stabilito dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi”. Quindi, non è fondamentale indicare nel contratto il termine per la restituzione, ma se è indicato allora deve essere rispettato.

Gli aspetti fiscali

Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2 lettera d) del DPR 633/72, l’effettuazione dell’operazione ai fini iva si considera effettuata “d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”. Pertanto, in caso di cessione di beni con contratti estimatori l’operazione di cessione rileva ai fini Iva all’atto della vendita del bene da parte del rivenditore a terzi, oppure per i beni che non sono restituiti nei termini previsti nel contratto per la restituzione e comunque non oltre l’anno dalla consegna o spedizione dei beni da parte del produttore. Ne consegue che se il rivenditore, nei termini previsti dal contratto, cede il bene a terzi, allora dovrà ovviamente comunicarlo al produttore che potrà emettere la fattura. Se invece i beni non sono venduti, ma vengono restituiti al produttore nel termine previsto dal contratto o comunque entro l’anno dalla consegna/spedizione non si verifica alcuna cessione di beni e il produttore non dovrà emettere alcuna fattura. Se invece i beni non sono venduti, ma non vengono restituiti al produttore, nel termine previsto dal contratto o comunque entro l’anno dalla consegna/spedizione l’operazione si considera effettuata e quindi il produttore ha l’obbligo di emettere la fattura.

Nel contratto di vendita con riserva di gradimento (a cui possiamo ricondurre il conto visione) il produttore consegna ad un rivenditore una o più cose mobili. In questo modo il cliente ha la possibilità, prima di acquistare i beni, di valutarne le caratteristiche tecniche e funzionali per capire se il bene risponde alle proprie esigenze e a quelle della sua clientela.

Gli aspetti fiscali

La vendita, come per il conto vendita, è sottoposta ai fini fiscali a condizione sospensiva. La consegna del bene non determina l’operazione di cessione. Tuttavia, per vincere la presunzione di cessione la consegna dei beni a titolo non traslativo deve risultare dal DDT (che abbia l’indicazione della causale conto visione) oppure con un annotazione in un apposito registro iva. Trova applicazione sempre l’art. 6 del DPR 633/72. Vale pertanto il termine massimo di un anno dalla consegna o spedizione, decorso il quale l’operazione di cessione si considera comunque effettuata.

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