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Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti “(…) di natura determinata ed esistenza probabile (…)” – per quanto riguarda i rischi - o “(…) natura determinata ed esistenza certa (…)” per quanto riguarda gli oneri - dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio risulta la “(…) data di sopravvenienza o ammontare indeterminati (…)”.

Il Regolamento d’esecuzione UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 ha modificato il Regolamento UE n. 282/2011, introducendo il nuovo articolo 45-bis in materia di elementi di prova, idonei a dimostrare che i beni sono stati trasferito in altro Stato membro della UE. Nessun chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Come noto dal 1 luglio 2019 i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro erano tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Obbligo che dal 01 gennaio 2020 riguarda anche i soggetti con volume d’affari inferiore.

Dal 1 gennaio 2020 (cfr. articolo del 12 gennaio 2020 “Vies: requisito sostanziale dal 01/01/2020”), l’iscrizione al VIES diventa un requisito sostanziale.

La Corte di Cassazione, Sezione Civile V, con ordinanza n. 27277 del 29 maggio 2019, depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019, ritorna sulla tematica di chi - nel concordato preventivo – sia legittimato ad impugnare i provvedimenti amministrativi.