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L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione che dà diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi (ex art 28 del DL 34/2020).

L’art. 186 del DL 34/2020 (Decreto rilancio), in parziale modifica dell’articolo 98 del DL 18/2020 (Decreto cura Italia), stabilisce che “limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro (…)”. 

Il decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede tre agevolazioni per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro:

La sentenza della Cassazione n. 5289 del 26/02/2020 ha confermato l’indirizzo della giurisprudenza di merito ritenendo che la compensazione di un credito senza l’apposizione di visto è una mera violazione formale.

L’art. 28 del DL Rilancio prevede una nuova agevolazione introducendo un credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo. Rispetto all’articolo 65 del DL 18/2020, che prevedeva un credito soltanto per immobili appartenenti alla categoria C1 (negozi), la nuova agevolazione prevede una “sfera” più ampia di immobili, escludendo soltanto quelli abitativi.