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L’art. 38, comma 5, lettera a del DL 331/93 stabilisce che: “Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti “(…) di natura determinata ed esistenza probabile (…)” – per quanto riguarda i rischi - o “(…) natura determinata ed esistenza certa (…)” per quanto riguarda gli oneri - dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio risulta la “(…) data di sopravvenienza o ammontare indeterminati (…)”.

Il Regolamento d’esecuzione UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 ha modificato il Regolamento UE n. 282/2011, introducendo il nuovo articolo 45-bis in materia di elementi di prova, idonei a dimostrare che i beni sono stati trasferito in altro Stato membro della UE. Nessun chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Come noto dal 1 luglio 2019 i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro erano tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Obbligo che dal 01 gennaio 2020 riguarda anche i soggetti con volume d’affari inferiore.

Dal 1 gennaio 2020 (cfr. articolo del 12 gennaio 2020 “Vies: requisito sostanziale dal 01/01/2020”), l’iscrizione al VIES diventa un requisito sostanziale.