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Il DL “Rilancio” ha modificato le agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio energetico (come la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico, l’istallazione di impianti fotovoltaici e l’istallazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici).

Vediamo brevemente i commi dell'articolo 128 che ha ampliato l'agevolazione.

ART. 128

Comma 1

Le detrazioni previste per il risparmio energetico del 65/50 % sono aumentate al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in 5 quote annuali per gli interventi di:

a) Interventi di isolamento termico per superfici opache verticali (cappotto) e orizzontali per più del 25% della superficie disperdente lorda. Limite spesa massimo euro 60.000,00 per singola unità abitativa in caso di condominio.

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi impianti geotermici o ibridi, anche abbinati con impianti di fotovoltaico. Limite spesa 30.000,00 per unità abitativa.

c) Interventi di sostituzione, in edifici unifamiliari, di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi impianti geotermici o ibridi, anche abbinati con impianti di fotovoltaico. Limite spesa 30.000,00 per unità abitativa.

Comma 2

Gli interventi di riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del DL 63/2013) godono tutti della detrazione del 110% a patto che si ponga in essere almeno un intervento di cui al primo comma. Pertanto, anche l’istallazione dei pannelli fotovoltaici potrà usufruire della nuova misura di detrazione, purché sia eseguita congiuntamente (ad esempio) all’intervento di isolamento termico.

Comma 3

Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 si devono rispettare i requisiti tecnici stabiliti dai vari decreti di cui art. 14 comma 3 ter e (anche congiuntamente con l’installazione di impianti fotovoltaici) devono garantire un miglioramento di 2 classi energetiche all’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (esempio da B devo passare a A).

Dimostrazione mediante APE ante e post evento.

Comma 4

Per gli interventi di:

- adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali su zone sismiche 1 e 2

– la detrazione passa dal 50 al 110% con limite di spese di euro 96.000,00 in 5 quote annuali; (1-bis art. 16 Dl 63/2013).

- le detrazioni al 70% per passaggio a una classe di rischio inferiore passa da 70% al 110%, così come la detrazione dell’80% passa al 110% in caso di passaggio a 2 classi di rischio inferiore (art. 1-quater DL 63/2013 art. 16). Limite spesa sempre 96.000,00 euro;

- demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, di edifici in zone sismiche a rischio 1,2,3 eseguiti da imprese di costruzione rivendute entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, con passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiori le detrazioni del 75% o 85% su spesa massima di euro 96.000,00 passano a 110%.

Nessuna agevolazione per edifici in zone a rischio sismico 4.

Comma 5

Per gli impianti fotovoltaici la detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 passa dal 50% al 110% per un ammontare massimo di spesa di 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per kw di potenza nominale installato. Detrazione in cinque quote annuali. In caso di installazione di impianti fotovoltaici a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica l’agevolazione è riconosciuta nel limite di Euro 1.600 per ogni kw di potenza nominale installata. N.B. la maggiorazione della detrazione è concessa semprechè l’installazione sia eseguita congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 a 4. Non è ammesso quindi la maggiorazione per la sola installazione dell’impianto fotovoltaico.

Comma 6

La detrazione del 110% è riconosciuta anche sui sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici agevolati, sempre nel limite di spesa di 48.000,00 euro, e di 1.000 Euro per ogni Kw di capacità di accumulo.

Comma 7 – Comma 8

Le detrazioni per il fotovoltaico non sono cumulabili con altri incentivi pubblici e altre agevolazioni di qualsiasi natura. Inoltre la produzione di energia elettrica non auto-consumata deve obbligatoriamente essere ceduta in favore del GSE.

Comma 9

E’ aumentata al 110% la detrazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Detrazione in 5 quote annuali e deve essere legata ad almeno un intervento di cui al comma 1.

Comma 10

Hanno diritto a queste detrazioni le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, gli istituti IACP, alle cooperativa di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci. Le unità immobiliari singole devono essere abitazione principale. Non è ammessa l’agevolazione sulle seconde case.

Da Commi 13 a 17

Si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dal fornitore. In questo caso vi deve essere Visto di asseverazione da parte di un commercialista o Caf che attesti la conformità dei dati contenuti nella documentazione a quanto prescritto dalla norma. Asseverazione da parte di un tecnico di rispetto dei requisiti previsti per gli interventi di cui ai commi 1 – 2 – 3. Asseverazione di un professionista incaricato della progettazione strutturale di rispetto dei requisiti previsti per le detrazioni su interventi di miglioramento del rischio sismico. Per i tecnici che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, oltre alle eventuali sanzioni penali, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria. Saranno obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa. Le spese dei tecnici rientrano tra le spese detraibili.

Rimangono aperte diverse questioni. Chi ad esempio ha già iniziato i lavori di isolamento (o latro intervento di cui al comma 1 dell'articolo 128), potrà usufruire di questa incrementata agevolazione per i successivi interventi? Ricordiamo che quando qualche anno fa l'agevolazione connessa alla sostituzione degli infissi era passata dal 65% al 50% l'Agenzia delle Entrate era intervenuta specificando che per gli acconti già pagati l'agevolazione rimaneva della misura all'epoca in vigore, mentre per gli acconti successivi la detrazione sarebbe diventata il 50%. Quindi, se fosse confermata questa presa di posizione, chi ha iniziato i lavori ante 1 luglio 2020 potrebbe usufruire della detrazione del 110% soltanto per le spesa sostenute successivamente a tale data.

Sul punto serve chiarezza.

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