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L’art. 51 dell’Accordo sul “recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2019, introduce un principio per il quale i diritti e gli obblighi di cui alla direttiva 2006/112/Ce – con riferimento ad operazioni effettuate prima del 31/12/2020 – si applicano “ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione”.

L’anno sta per finire ma, diversamente dal passato, non abbiamo la certezza di aver chiuso definitivamente – per specifiche annualità – i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.

A) IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE Si tratta di un regime opzionale. Aderendovi si ottiene la detassazione del 50% dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali.

La nota n. 73328/RU del 12/07/2019 dell’Agenzia delle dogane (intitolata “Fatturazione elettronica – Chiarimenti in merito alle autofatture – Estrazione dei beni dai depositi IVA”), ricalcando la risposta all’interpello n. 142 del 14/05/2019 dell’Agenzia delle entrate ribadisce che in caso di estrazione di beni dai depositi Iva le autofatture non devono essere sempre predisposte in formato elettronico.

L’agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 553 del 23 novembre 2020 si esprime su un caso di scissione parziale proporzionale e, in base a quanto documentato dall’istante, ritiene l’operazione “(…) non (…) in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell'ordinamento tributario”.