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L’art. 51 dell’Accordo sul “recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2019, introduce un principio per il quale i diritti e gli obblighi di cui alla direttiva 2006/112/Ce – con riferimento ad operazioni effettuate prima del 31/12/2020 – si applicano “ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione”.

Come dobbiamo comportarci se le operazioni effettuate nel 2020 non risultano completate?

L’art. 51, paragrafo 1, dell’Accordo prevede che “ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione”. Pertanto, la le operazioni che hanno ad oggetto beni trasportati/spediti nel mese di dicembre, ma pervenuti nel Regno Unito dopo il 31/12/2020 si qualificheranno ancora come operazioni comunitarie (sempre ovviamente che valgano tutte le condizioni di cui all’art. 41 del DL 331/93).

Lo stesso nel caso di acquisti effettuati dal Regno Unito, spediti antro il 31/12/2020, ma pervenuti nel 2021: si tratta ancora di acquisto comunitario. In ogni caso sarà necessario – su richiesta della Dogana dello Stato di destinazione dei beni – dimostrare quando ha avuto inizio il trasporto. Infine, il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce che “(…) le domande di rimborso relative all'IVA pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro sono presentate alle condizioni previste da detta direttiva entro il 31 marzo 2021”. Per quanto riguarda il soggetto passivo Italiano, pertanto, questi ha la facoltà di chiedere a rimborso (il termine ordinario è il 30 settembre) l’iva pagata nel Regno Unito nel corso del 2020. In questo caso il termine dell’istanza è anticipato al 31 marzo 2021.

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 dicembre 2020 sono state pubblicate le L. 444, 445 e 446, con le quali – al termine dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito (il 24 dicembre 2020) – sono state trasfusi gli accordi provvisori come da iter di firma. Si tratta, come specificato anche nel sito della presidenza del consiglio dei ministri di "(...) un accordo di principio sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e il Regno Unito che prevede tre pilastri principali: 1) un accordo di libero scambio con un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito; 2) un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini; 3) un accordo orizzontale in materia di governance con un quadro che resiste alla prova del tempo".

Diverse sono le tematiche affrontate e diversi i dubbi applicativi e anche l'Agenzia delle Entrate sembra essersene accorta. 

L’agenzia delle entrate ha pubblicato una FAQ il 31 dicembre 2020 in merito opportunità, per un soggetto residente nel Regno Unito ed identificato direttamente in Italia ai fini IVA, di nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 35 ter del DPR n. 633 del 1972. La risposta dell’Agenzia non è definitiva. La stessa infatti dichiara che “a seguito della c.d. “Brexit”, il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, è qualificabile quale Paese terzo rispetto alla UE. Non appena sarà completata la collazione e l’analisi degli elementi di dettaglio degli accordi da ultimo raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito, l’Agenzia delle entrate provvederà a fornire chiarimenti circa la sussistenza di un accordo che disciplini la reciproca assistenza tra Unione Europea e Regno Unito in maniera analoga agli accordi vigenti in ambito UE, secondo quanto previsto dal citato comma 5 dell’articolo 35-ter”.

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