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A) IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE Si tratta di un regime opzionale. Aderendovi si ottiene la detassazione del 50% dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali.

B) REQUISITI SOGGETTIVI: CHI PUÒ ACCEDERVI

Possono optare per questo regime i soggetti titolari di reddito d’impresa (siano essi imprenditori individuali o società), che svolgono (anche tramite università o contratti ricerca con soggetti terzi) attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto della presente agevolazione. Non vi sono limiti quantitativi.

Esclusioni

Sono escluse le società assoggettate alle procedure quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (a meno che in quest’ultimo caso la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività). Rimangono, inoltre esclusi i soggetti che determinano il reddito con metodi diversi da quello analitico (come i soggetti in regime forfettario)

C) REQUISITI OGGETTIVI (ART. 6 DEL DECRETO): DI QUALI BENI IMMATERIALI SI PARLA?

Sono agevolabili i redditi che derivano dall’utilizzo dei seguenti beni immateriali nuovi (originali):

- brevetti industriali “siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori”;

- software protetto da copyright;

- know-how (processi e formule acquisiti nel campo commerciale e industriale);

- disegni o modelli (giuridicamente tutelabili);

- l’utilizzo congiunto di uno o più dei sopraindicati beni immateriali (collegati perché complementari alla realizzazione di un prodotto o di un processo).

Sono esclusi dal 2017 i marchi.

Gli utilizzi dei beni immateriali (art. 7 del Decreto)

“Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:

a) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’articolo 6;

b) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’articolo 6, per tale intendendosi l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso”

Definizione di attività di ricerca e sviluppo (art. 8 del Decreto)

Nel preambolo del decreto, viene chiarito che “per i beni ammissibili devono essere sostenute spese di ricerca e sviluppo dirette alla loro produzione e che gli stessi devono essere giuridicamente tutelabili”.

Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6, le seguenti attività:

a) la ricerca fondamentale (lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design);

b) la ricerca applicata (la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo come la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari);

c) il design (attività di ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte);

d) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

e) le ricerche preventive, i test, gli studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti.

D) CALCOLO DELLA QUOTA DI REDDITO ESENTE

La quota agevolabile si calcola come segue:

Reddito da impiego IP (diretti o indiretti) x nexus ratio = QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE SU CUI APPLICARE LA DETASSAZIONE DEL 50%

Il reddito da impiego IP (ricavi al netto dei costi IP)

Come si stima il reddito di impiego della immobilizzazione immateriale? Si usano le linee guida dell’OCSE in materia di transfer price (TP).

Ci sono, quindi, due metodi:

1) Residual Profit Split Method (RPSM). L’applicazione di questo metodo può essere sviluppato come segue

- Individuazione del profitto complessivo generato dalla Società;

- attribuzione, per ciascuna attività aziendale svolta, del profitto “rutinario” volto a remunerare l’eventuale svolgimento, da parte della Società, di funzioni economiche c.d. rutinarie (non uniche) a cui non può essere associata la generazione di alcun sovrapprofitto;

- determinazione dell’eventuale eccedenza di profitto (o di perdita), che residua dopo l’allocazione dei profitti di routine, derivante dall’utilizzo dei Beni Immateriali e degli eventuali altri fattori che contribuiscono alla creazione di valore, individuato come differenza tra risultato economico della società e remunerazione delle funzioni routinarie.

2) CUP, con cui si va ad effettuare una comparazione tra prezzi/canoni praticati a terzi indipendenti (se esterno) o alle operazioni tra società del medesimo gruppo (se interno). A questo poi si aggiunge l’analisi del benchmark (utilizzo di banche dati professionali).

Nexus Ratio

Il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali viene calcolato sulla base di un rapporto denominato “nexus ratio”, così calcolato:

i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

i costi complessivi sostenuti per produrre il bene immateriale agevolabile

Non rilevano gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale agevolabile. L’agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 2016 ha chiarito che si tratta di costi sostenuti, valendo pertanto il principio di competenza art. 109 tuir.

Inoltre non rilevano le ripartizioni dei costi operata (come ad esempio gli ammortamenti).

Come indicato dall’art. 11 (Tracciabilità delle spese e dei redditi) “Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8 e i beni immateriali di cui all'art. 6 nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extra-contabile”.

Per poter attuare questo principio le società devono dotarsi di un sistema contabile ed extracontabile di rilevazione dei costi e dei ricavi attinenti alla detassazione

E) L'OPZIONE PER ACCEDERE AL PATENT BOX

L'opzione per il patent box si effettua in dichiarazione, è irrevocabile, rinnovabile, e vale per il periodo d’imposta in cui è comunicata e per i successivi quattro.

Ruling

Nel caso in cui il bene immateriale sia utilizzato direttamente dall’impresa è obbligatorio il ruling. In altre parole deve essere predisposto un accorso con l’agenzia delle entrate nel quale vengono indicati i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o dei proventi derivanti da utilizzo indiretto. La durata dell’opzione in questo caso è di cinque anni.

In ogni caso il ruling ha tempi difficili da prevedere. Tuttavia, una volta ricevuta la risposta positiva la società potrà presentare le dichiarazioni integrative.

Sono previste in ogni caso delle semplificazioni per le PMI che, ad esempio non devono indicare il metodo di calcolo. Inoltre, l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione delle analisi economiche di settore per standardizzare il calcolo del valore dei beni immateriali dell’azienda.

Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari di reddito di impresa di cui all’articolo 2 del decreto, indirizzano all’ufficio apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

Dichiarazione

Con il DL n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 4 è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che ne facciano opzione, alternativamente alla procedura di ruling, di determinare direttamente ed autonomamente il reddito ed effettuarne la dichiarazione indicando le informazioni necessarie in “idonea documentazione”. Tale documentazione sarà definita con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 29 giugno 2019.

Il beneficio si ottiene rapidamente. La durata dell’opzione in questo caso è di un anno.

Per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione per la prima volta la variazione in diminuzione (per anno) deve essere ripartita in tre quote annuale.

C’è il Rischio di rettifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del calcolo dell’agevolazione effettuata autonomamente della società senza la firma dell’accordo preventivo, però in questo caso le sanzioni non vengono applicate.

Idonea documentazione (quella in neretto non è prevista/coperta dal ruling):

La Sezione A si riferisce al contenuto «qualitativo» della documentazione con riferimento a struttura organizzativa–mercato di riferimento–operazioni descrizione attività di ricerca e dei beni immateriali (con indicazione dell’eventuale vincolo di complementarietà).

La Sezione B contiene le indicazioni in merito all’esplicitazione del calcolo del reddito agevolabile (compreso l’esito dell’applicazione del nexus- non previsto nell’ambito della procedura di ruling), descrizione del metodo TP di calcolo scelto (CUP–RPSM–eventuali tecniche valutative con adeguato informativa in merito alla necessità di adottare tali tecniche).

Il punto 5.3 prevede la possibilità di predisporre «ulteriore» documentazione utile ai fini del riscontro della corretta determinazione della quota di reddito esclusa (con specifico riguardo a «nexus» e «tracking and tracing»).

La documentazione deve essere consegnata entro 20 giorni dalla richiesta ed eventuali chiarimenti a specifici punti della stessa devono essere consegnati entro 7 giorni (ovvero in un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi).Analogia in parte con regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferiment0 (sebbene la consegna deve avvenire entro 10 giorni).

 

Per capire se sia opportuno procedere con questa agevolazione si deve innanzitutto:

1) verificare la presenza dei beni agevolabili;

2) capire se i beni agevolabili sono significativi in termini di contributo economico al reddito;

3) valutare la presenza di costi di ricerca e di sviluppo.

Come si capisce se un bene immateriale produce valore, nel caso di uso diretto?

Si potrebbe valutare se:

1) il fatto di essere dotata di questo bene, permette alla società di risparmiare nei costi o di poter avere prezzi più elevati o marginalità superiore (rispetto alla concorrenza);

2) ci sono stime del bene immateriale effettuate da terzi?

3) ci sono proposte di acquisto e/o trattative con la società con valutazione dell’attivo superiori al valore contabile?

4) ci sono presidi e strutture nella società per accrescere e manutentare il bene?.

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