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L’Agenzia delle Entrate affronta il tema delle prove necessarie a qualificare un operazione come triangolazione comunitaria considerando la prassi amministrativa (citando numerose circolari) e le presunzioni relative, di cui al nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, considerate “valide” anche per operazioni ante 1 gennaio 2020.

IL CASO

La società istante è una società tedesca con sede legale in Germania che non ha alcuna posizione fiscale in Italia (né una stabile organizzazione, né un rappresentante fiscale). L’istante svolge attività di commercio all'ingrosso di articoli per la casa: acquista la merce da imprese estere e la rivende in tutto il mondo.

Nello specifico la società tedesca acquista da una società italiana (con clausola “franco fabbrica”) della merce che viene ritirata da un vettore nel magazzino del fornitore italiano, incaricato dall’impresa tedesca, e consegnata direttamente al cliente finale austriaco. Nella fattura emessa dal Fornitore italiano, “(…) viene già riportato il nominativo del cliente finale ed il luogo di destinazione della merce (Paese UE al di fuori dell'Italia)”. L’operazione viene trattata come una triangolazione comunitaria, non imponibile IVA. A dimostrazione dell’operazione l’istante presenta:

“- la fattura di vendita emessa dal Fornitore italiano;

- la lettera di vettura internazionale CMR con la specifica che il Fornitore italiano è mittente per conto dell'Istante e che il destinatario delle merci è una società austriaca, cliente dell'Istante;

- il packing list relativo alla fattura emessa dal Venditore italiano;

- comunicazioni via e-mail tra Beta e il vettore incaricato del trasporto della merce;

- documentazione rilasciata dall'Istante a prova dell'avvenuta consegna della merce, con cui la stessa riepiloga al suo Fornitore italiano le fatture ricevute dal cliente austriaco”.

L’istante vuole sapere se l’operazione, così come sviluppata sia corretta.L’elemento su cui punterà l’Agenzia nella propria analisi sono i documenti presentati dall’istante e il fatto che il CMR sia non "idoneo perché privo della firma del destinatario finale delle merci”.

IL PARERE DELL’AGENZIA

L’agenzia sottolinea innanzitutto che il caso esposto dall’istante si riferisce ad operazioni effettuate nel 2019, per le quali “non si rendono applicabili le disposizioni della Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018”.

L’operazione di cessione effettuata dal fornitore italiano all’operatore tedesco è disciplinata dall’art. 41 del DL 331/93. In base a tale articolo una cessione di beni a un soggetto comunitario si qualifica come cessione intracomunitaria, se ricorrono tutte queste condizioni:

- intercorre tra due soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati Membri diversi;

- è a titolo oneroso;

- comporti l'acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;

- prevede la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato comunitario.

La spedizione o il trasporto possono essere effettuate dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto.

In merito alla documentazione necessaria a comprovare l’operazione, l’Agenzia richiama altri documenti di prassi, come la risposta all'interpello dell'8 aprile 2019 n. 100 (“con la quale la scrivente ha confermato l'attualità dei chiarimenti resi con le risoluzioni n. 345/E del 2007, 477/E del 2008 e n. 19/E del 2013”).

Nello specifico, con riferimento alla risoluzione 28 novembre 2007, n. 345/E, l’Agenzia ricorda che “per dimostrare l'avvenuta spedizione dei beni in altro Paese comunitario, il Veditore italiano deve conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario (i.e. fattura del Venditore italiano all'Istante);

- gli elenchi riepilogativi INTRA relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate dal Fornitore italiano;

- il documento di trasporto "CMR" firmato;

- la rimessa bancaria dell'acquirente (i.e. l'Istante) relativa al pagamento della merce”.

Nel caso in cui il trasporto sia affidato a un terzo, spesso risulta difficile avere il CMR firmato, pertanto “(…) sono ammissibili altri mezzi di prova idonei (…)”. Infatti, “(…) la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato UE deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente”.

L’agenzia sottolinea che per il caso oggetto dell’interpello “(…) la prova della movimentazione dei beni è richiesta dall’Amministrazione finanziaria italiana al Fornitore italiano, primo cedente, e non all’Istante”.

Visto che il CMR allegato all’istanza di interpello non è “(…) idoneo perché privo della firma del destinatario finale delle merci”, l’istante deve integrare i documenti, “(…) che dovranno essere esibiti dal primo cedente italiano (…) con la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alla cessione, una dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente finale e con la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat”.

Si ricorda comunque che – come specificato nella circolare 12 maggio 2020, n. 12/E - “(…) le presunzioni relative, previste dal nuovo articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione UE 282/2011 del 15 marzo 2011 in merito alla prova del trasporto dei beni sono applicabili (…) anche in relazione alle operazioni realizzate ante 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata”.

L’Agenzia, pertanto, conclude che “(…) prima e dopo il 1° gennaio 2020, dunque, il contribuente ha due livelli di tutela:

- un livello base, dove dotandosi dei documenti previsti dalla prassi italiana (che la circolare 12/E ha confermato) può fare affidamento sul fatto che l'AF riconosca provato l'avvenuto trasporto;

- un livello rafforzato, dove il possesso dei documenti previsti dal citato articolo 45-bis comporta la presunzione legale di effettuazione del trasporto in altro Stato Membro (con inversione dell'onere della prova a carico dell'AF)”.

 

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