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L’anno sta per finire ma, diversamente dal passato, non abbiamo la certezza di aver chiuso definitivamente – per specifiche annualità – i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.

Facciamo una carrellata delle norme e degli accertamenti che – stante il particolare periodo “storico” – quest’anno non si chiuderanno. Infatti, nonostante la loro emissione debba avvenire entro il 31/12/2020 il termine per la notifica slitta al 31 dicembre 2021.

LA NORMATIVA

1) Art. 43 del DPR 600/73 – “Termini per l’accertamento”, articolo modificato dalla Legge 208/2015 e in vigore dal 1 gennaio 2016 e art. 57 del DPR 633/72.

“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

Dello stesso tenore, in materia di termini di accertamento Iva, l’art. 57 del DPR 633/72.

A partire dal periodo d’imposta 2016 il termine concesso agli uffici per la notifica degli avvisi di accertamento è aumentato. Il primo anno d’imposta a cui saranno applicate le nuove disposizioni è il 2016, pertanto, per gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni modello 2017 (periodo d’imposta 2016), presentate nel 2017, il termine di notifica è il 31/12/2022.

Nel caso, invece, in cui la dichiarazione fosse stata omessa, il termine per l’accertamento è il 31/12/2024.

2) Art. 1, comma 132, della L 208/2015 – sul raddoppio del termine per l’accertamento per i periodi d’imposta precedenti al 2016.

“(…) In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui é' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, e successive modificazioni”.

Tale norma risulta ancora applicabile soltanto fino al periodo d’imposta 2015, essendo poi entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 43 DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72.

3) Art. 12 del D.L. 78/2009 – investimenti in paesi Black List

Ai sensi del comma 2 dell’articolo citato “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria (…) ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.

Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo citato: “per l'accertamento basato sulla presunzione (…) i termini di cui all'articolo 43, (…) e all'articolo 57, (…) sono raddoppiati”.

In caso di violazione delle norme sul cosi detto monitoraggio fiscale, il comma 2-ter dell’art. 12, del D.L. 78/2009 stabilisce che: “(…) i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati”.

4) Art. 20 D.L. 472/97

“L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (…)”.

5) L’art. 1, comma 1 e 9, del DL 119/2018

Tale articolo stabilisce che “il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (…)”, ovvero il 24 ottobre 2018, “(…) presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale (…)”. Inoltre, come previsto dal comma 9 “(…) con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni”.

6) L’art. 27 del D.L. n. 185 del 1998

Tale articolo al comma 16 prevede: "salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, l'atto di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo".

7) Art. 157 del DL 34/2020

“In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (…)”.

GLI ATTI IL CUI TERMINE DI NOTIFICA “SCADEVA” IL 31/12/2020

L’art. 157 del DL 34/2020 prende in considerazione gli atti di accertamento che scadono tra l’8 di marzo e il 31 dicembre del corrente anno. Nella circolare 25/E del 20/08/2020 l’Agenzia delle Entrate ci fornisce un quadro degli atti in scadenza nel periodo, che sono interessati dalla proroga:

- avviso di accertamento su modelli 2016, per il periodo d’imposta 2015, per i quali vale la tempistica prevista dall’art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, prima della modifica introdotta dalla L. 208/2015. In particolare il termine per notificare l’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IRAP e IVA (con dichiarazioni presentata) scadeva entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quindi il 31/12/2020). Nello stesso termine può esser notificato un avviso di accertamento per recuperare l’utilizzo di un credito non spettante avvenuto nel 2016;

- avviso di accertamento su modelli 2015, per il periodo d’imposta 2014, per i quali vale la tempistica prevista per l’omessa dichiarazione dall’art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, prima della modifica introdotta dalla L. 208/2015. In particolare il termine per notificare l’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IRAP e IVA

– in caso di omessa dichiarazione - scadeva entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quindi il 31/12/2020);

- avviso di accertamento su modelli 2012, per il periodo d’imposta 2011, per i quali vale la tempistica di cui all’art. 1, comma 132 della L. 208/2015 (sempre che la denuncia sia stata presentata entro il 31/12/2016);

- avviso di accertamento su modelli 2010, per il periodo d’imposta 2009, in caso di omessa dichiarazione per i quali vale la tempistica di cui all’art. 1, comma 132 della L. 208/2015 (sempre che la denuncia sia stata presentata entro il 31/12/2015);

- avviso di accertamento su modelli 2012, per il periodo d’imposta 2011, da cui emergano violazioni sui redditi da attività finanziaria in paesi B.L., per i quali vale la tempistica di cui all’art. 12, comma 2 bis del DL 78/2009;

- avviso di accertamento su modelli 2010, per il periodo d’imposta 2009, in caso di omessa dichiarazione da cui emergano violazioni sui redditi da attività finanziaria in paesi B.L., per i quali vale la tempistica di cui all’art. 12, comma 2 bis del DL 78/2009;

- atto di contestazione/irrogazione sanzioni su violazioni commesse nel 2010, per violazioni sui redditi da attività finanziaria in paesi B.L. relative al monitoraggio fiscale, per i quali vale la tempistica di cui all’art. 12, comma 2 ter del DL 78/2009;

- atto di contestazione/irrogazione sanzioni su violazioni commesse nel 2015 per i quali vale la tempistica di cui all’art. 20 del DLgs 472/97;

- avviso di accertamento su modelli 2014, per il periodo d’imposta 2013, per i quali trova applicazione l’art. 1 del DL 119/2018;

- avviso di accertamento su modelli 2013, per il periodo d’imposta 2012, in caso di omessa dichiarazione, per i quali trova applicazione l’art. 1 del DL 119/2018.

- atto di contestazione/irrogazione sanzioni per violazioni commesse nel 2013 per i quali trova applicazione l’art. 1 del DL 119/2018;

- avviso di accertamento per utilizzo di credito inesistente avvenuto nel 2012, per il quale vale l’applicazione dell’art. 27 del DL 185/2008.

I CONTROLLI

Un discorso a parte meritano i controlli automatizzati e i controlli formali.

Il termine di notifica dei controlli automatizzati è entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

Il termine di notifica dei controlli formali è entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Tali termini sono ordinatori.

Secondo quanto predisposto dall’art. 157, comma 2, del DL 34/2020 “(…) non si procede (…) agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter (…)” del DPR 600/73; “b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto (…)” del DPR 633/72; “c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (…)”.

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE 

Il termine di notifica delle cartelle di pagamento, secondo quanto predisposto dall’art. 157, 3 comma, del DL 34/2020 è posticipato di un anno, ma con riferimento esclusivo alle cartelle notificate a fronte di controlli automatizzati e controlli formali. La normativa, infatti, individua la proroga per le cartelle relative:

“a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis (…)” del DPR 600/73, il cui termine di notifica è il 31 dicembre 2022;

“b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter (…)” del DPR 600/73, il cui termine di notifica è il 31 dicembre 2022/2023.

In altre parole, nel 2020 avrebbero dovuto essere notificati i controlli automatizzati relativi al 2018 (per dichiarazioni spedite nel 2019), essendo posticipato il termine per la notifica del controllo, viene posticipato anche il termine per la notifica della cartella.

Infine, l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, introdotto D.L. 129/2020 stabilisce che i “(…) carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (…)” dal 8 marzo al 31 dicembre 2020 sono prorogati di dodici mesi, se in scadenza nel 2021, mentre sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, quelli in scadenza nell’anno 2020.

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