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La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) all’art. 1, comma 608 interviene sul contenuto dell’art. 57-bis del DL 50/2017 (cfr articolo “Credito d’imposta per investimenti pubblicitari” del 1 ottobre 2018).

In sostanza la norma introduce un nuovo comma l’1- quater, all’interno dell’articolo 57-bis. Il tipo di agevolazione concessa è di fatto la proroga di quella già indicata nell’art. 57-bis comma 1-ter così come modificata dall’art. 186 del DL 34/2020 che prevedeva, solo per il 2020, un “(…) credito d'imposta (…) nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (…)”. Tuttavia, il tipo di investimento che dà diritto al credito è limitato ai soli investimenti nella stampa e non anche a quelli su emittenti radiofoniche o televisive.

I soggetti interessati sono i medesimi indicati nella norma originaria. Essi avranno diritto, solo in caso di investimenti pubblicitari effettuati su “(…) giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (…)”, ad un credito d’imposta nella misura del 50%, “(…) entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (…)”.

A differenza di quanto previsto nella norma originaria il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati negli anni indicati senza alcun riferimento al valore incrementale e senza alcuna necessità di aver effettuato investimenti negli anni precedenti. Quindi, si potrebbe usufruire del credito anche se gli investimenti sono effettuati in misura inferiore rispetto al passato.

Rimane in ogni caso il limite “(…) del regime «de minimis», di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, 1408/2013 e n.717/2014, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (…)” (vedasi Circolare Agenzia delle Entrate 25/E del 20 agosto 2020 al paragrafo 4.1)

“Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter (…)” dell’art. 57-bis del DL 50/2017 “(…) e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90”. Pertanto, dovrà essere presentata un’apposita comunicazione telematica che contiene i dati dell’investimento. Si ritiene che il termine per l’inoltro della comunicazione sia – visto l’esplicito rinvio al comma 1-ter – quello previsto eccezionalmente per l’anno 2020. Successivamente verrà formato dal Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri “(…) un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento (…)”. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento.

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