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Come noto dal 1 luglio 2019 i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro erano tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Obbligo che dal 01 gennaio 2020 riguarda anche i soggetti con volume d’affari inferiore.

La circolare 15/2019 dell’Agenzia delle Entrate aveva precisato che i contribuenti interessati che non hanno potuto adempiere puntualmente in quanto ancora privi del registratore di cassa telematico potevano assolvere l’adempimento comunicando i corrispettivi giornalieri direttamente tramite Fisconline entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per i soggetti inadempienti si applicano le sanzioni previste dall’art. 2, comma 6, D.Lgs 127/2015, pari al 100% dell’imposta corrispondente agli importi non comunicati, con un minimo di 500 euro, e chiusura temporanea dell’esercizio in caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio.

In fase di prima attuazione si sono riscontrati numerose difficoltà, tra le altre l’indisponibilità di registratori di cassa telematici presso i fornitori.

Sul punto la risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai contribuenti tenuti alla trasmissione telematica nel primo semestre 2019 che in mancanza del registratore telematico hanno comunque:

- certificato i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali;

- liquidato correttamente e tempestivamente le imposte;

non verranno applicate le sanzioni amministrative previste qualora provvedano a comunicare telematicamente i corrispettivi entro il 30 aprile 2020.

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