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La Corte di Cassazione, Sezione Civile V, con ordinanza n. 27277 del 29 maggio 2019, depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019, ritorna sulla tematica di chi - nel concordato preventivo – sia legittimato ad impugnare i provvedimenti amministrativi.

Nella fattispecie, oggetto della controversia è una cartella di pagamento relativa al mancato versamento “(…) di rate di licenza e di canone erariale e di consumo dell'addizionale di energia elettrica", per gli anni d’imposta 2003-2007, che era stata notificata presso la residenza del legale rappresentante della società.

La parte ricorrente eccepiva l’errata e, quindi, non valida notifica della cartella di pagamento che doveva essere notificata presso il domicilio del Commissario liquidatore del concordato preventivo.

I Giudici osservano che "il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno <>, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato”. Nei casi di Concordato Preventivo con cessione di beni, invece, il “commissario liquidatore” riveste il ruolo di “(…) mandatario dei creditori (…)”, perché è legittimato a disporre dei beni. Tuttavia, mancando nel concordato preventivo una norma “analoga a quella dettata dall'art. 43 L. Fall. per il <> (così Cass. n. 4728 del 25/02/2008)”, il debitore in ogni caso mantiene “(oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione”.

Tutto ciò premesso, "il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione”.

Le controversie tributarie, pertanto, “(…) rientrano tra quelle in cui la legittimazione appartiene integralmente al debitore, salva la possibilità di intervento del commissario liquidatore (Cass. n. 18823 del 28/07/2017; Cass. n. 12422 del 08/06/2011)”.

Nel caso di specie, pertanto, la cartella è stata “(…) ritualmente notificata (…)” e “(…) il commissario liquidatore (…) non è autonomamente legittimato all'impugnazione della cartella di pagamento”. Il ricorso, notificato nei confronti “(…) del commissario liquidatore (…)” è viziato. Tuttavia, tale “(…) vizio della notifica resta sanato dalla spontanea costituzione in giudizio da parte del soggetto effettivamente legittimato a resistere (…)” (ovvero la società per il tramite del rappresentante legale).

I Giudici ricordano, inoltre, che l’agenzia delle Dogane aveva eccepito che la “(…) società contribuente è venuta meno all'obbligo di comunicare le variazioni societarie, con conseguente incidenza sulla notificazione della cartella di pagamento (…)”. In altre parole, i dati anagrafici a disposizione dell’amministrazione finanziaria non erano corretti e la notifica, se ritenuta viziata, dipendeva dal comportamento della società. Sulla questione, ritenuta “nuova”, i Giudici non si esprimono. La questione, infatti, è totalmente superata: la notifica al rappresentante legale è corretta.

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