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La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha prorogato i bonus energetico, con le stesse modalità già in vigore per il 2019 (detrazione del 50% o del 65% a seconda dell’intervento). E’ stata inoltre introdotta, ai commi 219-221) una nuova agevolazione denominata “bonus facciate”.

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DPR 633/72, “(…) Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione (…) viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di (…) mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.

A partire dal 01/01/2020 l’iscrizione al VIES diventa condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, anziché un requisito formale.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019 stabilisce che l’agenzia delle entrate, verificata la mancata presentazione per tre anni consecutivi della dichiarazione iva annuale o la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo, procede alla chiusura d’Ufficio della partita iva.

Il caso in oggetto concerne un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società a responsabilità limitata “(…) per Irpeg-Ilor del 1997, per Iva, Irpeg e Irap 1998 e per Iva, Irpeg e Irap 1999”. Tale accertamento derivava da indagini bancarie promosse nei confronti dei soci. Sui conti correnti dei soci vi erano accrediti e addebiti a fronte dei quali l’agenzia ricostruiva, con un accertamento presuntivo, maggiori ricavi da imputare in capo alla società.