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Qual è la prova che deve essere fornita nel caso di cessione intracomunitaria di beni ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità IVA, se il trasporto è a cura del cessionario (riferimento articolo di aprile "Le cessioni comunitarie di beni e il nuovo regime delle prove")?

La soluzione è contenuta nella risposta all’interpello 117 del 23 aprile 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate (che richiama per altro una precedente risposta dell'8 aprile 2019).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, “(…) si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità (…)” quando:

1) “il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori (…) rilasciati da (…) due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente (…) di cui al paragrafo 3, lettera a)”. Gli elementi consistono in documenti relativi al trasporto/spedizione, come il CMR firmato, la polizza di carico per trasporto via nave, la fattura di trasporto aereo e la fattura dello spedizioniere;

2) in alternativa, uno qualsiasi degli elementi di prova sopra citati può essere combinato con i “(…) singoli elementi di prova (…) di cui al paragrafo 3, lettera b) (…)”. Questi ulteriori elementi consistono nella polizza assicurativa della singola spedizione/trasporto, nei documenti bancari che provino il pagamento del trasporto/spedizione, in documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità e nella ricevuta di un deposito nello stato di destinazione che attesti l’arrivo della merce e il deposito.

In altre parole, servono due prove, o selezionate entrambe dal punto a), oppure una dal punto a) e una dal punto b). Nel caso in cui il trasporto sia curato dall’acquirente, occorre che il cedente disponga di una dichiarazione scritta del cessionario che certifichi l’avvenuto trasporto a suo carico e lo Stato membro di destinazione dei beni. Deve considerarsi valido qualsiasi documento che contenga tutti gli elementi richiamati dall’art. 45-bis paragrafo 1, lett. b), punto i), del Reg. Ue 282/2012, indipendentemente dal formato.

Nel caso oggetto di interpello l’impresa cedente dichiara di poter disporre della seguente documentazione:

- la fattura di vendita emessa ex art. 41 del DL 331/93;

- la documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;

- la dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;

- l’elenco INTRASTAT;

- il CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta o (se manca la firma del cessionario) integrato della dichiarazione prodotta da quest’ultimo di avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione.

La risposta dell’Agenzia è favorevole alla previsione dell’impresa cedente.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ricorda che “nell'ipotesi di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto attestante la destinazione dei beni e normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico possono costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:

1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;

2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat".

Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che è intervenuto nel corpus del regolamento di esecuzione (UE) n.282/2011, inserendo il seguente articolo 45 bis applicabile dal 1°gennaio 2020". 

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