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Il caso

Il contribuente riceve un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione l’Iva e irrogava sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 471/97. 

Tale articolo stabilisce che: “nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione”.

Il contribuente presentava acquiescenza, ma successivamente l’Agenzia delle Entrate notificava un atto di contestazione e irrogazione sanzioni distinto, nel quale l’Ufficio richiedeva – per il medesimo anno - il versamento delle sanzioni dovute per l’omesso versamento dell’imposta, così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, ai sensi del quale “(…) chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti (…) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (…)”. Il contribuente proponeva ricorso eccependo, essenzialmente, la duplicazione della sanzione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso promosso dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio considerando applicabile un'unica sanzione, essendo unica la violazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione.

La sentenza

La Corte di Cassazione con sentenza 27963 del 7 dicembre 2020 ha previsto che la sanzione per infedele dichiarazione “(…) copre non solo la violazione formale dell’infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvedere materialmente al versamento dell’importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione”.

Conclusioni

Quanto sancito dalla Cassazione si ritiene sia applicabile:

- anche alle imposte sui redditi e all’Irap. In particolare, in questo caso la sanzione applicabile è disciplinata dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 471/97;

- anche nel caso di dichiarazione presentata, ma con un imponibile o un imposta inferiore a quella a quella effettiva, in questo caso la sanzione applicabile è disciplinata dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 471/97.

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