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Scade il 12 aprile la possibilità di presentare l’istanza telematica di iscrizione nell’elenco permanente del 5x1000.

L’adempimento riguarda unicamente le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del volontariato che attualmente non sono ancora iscritti all’elenco permanente del 5x1000 come, per esempio, le associazioni neo costituite.

Gli elenchi degli enti del volontariato sono consultabili presso l’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-degli-enti-del-volontariato-accreditati-2021, mentre per le associazioni sportive dilettantistiche gli elenchi sono consultabili presso il sito del CONI https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html rmanente-degli-enti-del-volontariato-accreditati-2021.

Giova ricordare quali sono i requisiti delle associazioni sportive che intendessero procedere con l’iscrizione:

• svolgere una rilevante attività sociale; 

• essere costituite ai sensi dell’art 90 della l. 289/2002;

• essere affiliate ad una FSN, DSA o EPS;

• avere un settore giovanile; • svolgere, in via prevalente, attività di avviamento e formazione allo sport nei confronti di minori, di persone di età non inferiore a 60 anni o soggetti svantaggiati.

Sono invece compresi nella categoria degli enti del “volontariato”:

• le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

• le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

• le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125);

• gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

• le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

• le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

• le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tra le novità di quest’anno gli enti potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, eliminando di fatto la duplice presentazione prevista negli anni precedenti.

Non sono tenuti alla ripresentazione della dichiarazione sostitutiva nemmeno gli enti già iscritti nell'elenco permanente che abbiano successivamente variato il legale rappresentante.

Inoltre, a partire da quest’anno, le associazioni sportive dilettantistiche presenteranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI.

L’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato per gli enti del volontariato nel sito dell’Agenzia delle Entrate e per le ASD nel sito del CONI, entro il 20 aprile 2021.

Sarà possibile procedere con la correzione di eventuali errori entro e non oltre il 30 aprile 2021.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti “ritardatari”, cioè quegli enti che non hanno presentato nei termini del 12 aprile l’iscrizione al contributo.

La posizione sarà sanabile alle seguenti condizioni:

- alla data del 12 aprile l’ente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali per poter accedere

- deve presentare l’istanza di accreditamento entro il 30 settembre dello stesso anno

- deve versare la sanzione di euro 250 tramite modello F24 ELIDE

- codice tributo 8115.

 

 

 

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