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Secondo quanto previsto dalla Tabella A, Parte III, n. 127 septies, allegata al D.P.R. n. 633/72, sono soggette all’aliquota del 10% le “(…) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (…)”. Inoltre il n. 127-septies) stabilisce che scontano la medesima aliquota le “(…) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)”.

Ai sensi dall’art.4 della L 847/1964, (nel testo in vigore dal 12 novembre 2014) si considerano “opere di urbanizzazione primaria (…):

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato;

g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (…)”.

In questo senso possiamo affermare che la realizzazione di una strada nuova possa rientrare nella definizione di "opere di urbanizzazione".

Cosa succede se la strada è già asfaltata? In questo caso l’intervento rappresenta una manutenzione (un consolidamento), ma non c’è la realizzazione di una strada ex novo. Quindi, l’aliquota applicabile sarà del 22%

Cosa succede se la strada è presente, ma è sterrata?

Asfaltare la strada può configurarsi come un intervento di realizzazione ex-novo?

La risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008 ricorda che “fra le opere di urbanizzazione primaria, sono comprese anche le strade residenziali ovvero quelle realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo”. Nell’espressione “strada realizzata in funzione di un centro abitato” non possono essere ricondotte nè le strade statali o provinciali di grande comunicazione, nè quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali”.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41 del 17 Febbraio 2009 inoltre – ribadendo quanto indicato dalla risoluzione del 2008, ha ricordato che “(…) i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di “costruzione” (postulando quest’ultimo la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia), rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta”.

Pertanto “(…) si ritiene che agli interventi da realizzare sarà applicabile l’aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire “ex novo” marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche già esistenti”.

In merito alla qualifica dell’asfaltatura di strada sterrata, quale costruzione ex novo potrebbe ritornarci utile la sentenza 30165/2015 del 14.07.2015 della Cassazione. Questa sentenza chiarisce che “(…) le opere di cui alla contestazione sono consistite (…) anche nella realizzazione (…) di una strada carrabile per rendere fruibile il parcheggio posto ai piedi dell'edificio in questione (…). La modificazione (…) di una preesistente strada sterrata mediante innalzamento del piano e copertura del manto con massetto di cemento non rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria e deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire (…)”.

L’asfaltatura di una strada sterrata privata potrebbe pertanto qualificarsi come urbanizzazione primaria e pertanto scontare l’aliquota Iva del 10%.

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