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L’art. 23-bis della legge 51/2022 (in modifica l’articolo 1, comma 43-bis, della L 234/2021) prevede che per interventi superiori a euro 70.000,00 - avviati successivamente al 27 maggio 2022 –

La legge di conversione introduce il nuovo art. 10-bis rubricato “qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 (…)” del DL 34/2020.

Secondo quanto disposto dall’art. 119, comma 8-bis, del D.L. 34/2020 “(…) per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno

L’art. 23-bis della legge 51/2022 modifica l’articolo 1, comma 43-bis, della L 234/2021 (comma inserito dall’art 28 quater del DL 4/2022). Nello specifico per i lavori edili (come definiti dall'allegato X al DL 81/2008) – avviati successivamente al 27 maggio 2022 - di importo superiore a euro 70.000,00,

Secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 6 lettera a) del DPR 633/72 il reverse charge si applica “(…) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter),