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L’art. 23-bis della legge 51/2022 (in modifica l’articolo 1, comma 43-bis, della L 234/2021) prevede che per interventi superiori a euro 70.000,00 - avviati successivamente al 27 maggio 2022 –

i benefici fiscali (ovvero i bonus) sono usufruibili solo se per i lavori edili è stato indicato il contratto collettivo del settore edile nazionale nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori (cfr. articolo “Il contratto collettivo nazionale del settore edile: il superamento del limite si computa sull’intervento nel complesso, la mancanza di dipendenti non preclude l’agevolazione dei bonus edilizi”).

Si ricorda che il superamento del limite di euro 70.000,00 va calcolato (al netto iva) con riferimento all’intervento nel suo complesso. 

Come si deve comportare il committente?

Il committente dei lavori ha l’obbligo di richiedere ai soggetti affidatari che il contratto contenga il riferimento al CCNL.

Innanzitutto deve verificare che l’importo complessivo dell’intervento (edili e non edili) superi la soglia di euro 70.000,00 Stante il superamento il committente deve verificare quali soggetti affidatari siano inquadrati o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile. La verifica può essere effettuata acquisendo il DURC (che comunque deve essere richiesto prima dell’inizio dell’attività) oppure la visura catastale.

I soggetti inquadrati nel settore edile devono attestare nell’atto di affidamento:

- se si avvalgono per l’esecuzione di lavori edili di lavoratori dipendenti, quale sia il contratto nazionale applicato;

- se hanno la possibilità di sub-appaltare i lavori a soggetti con dipendenti, quali siano i contratti di lavoro applicati;

- se non hanno dipendenti, ne devono dare indicazione specificando che qualora li assumessero comunicherebbero al committente il contratto applicato.

In merito al contenuto delle fatture è sufficiente dare indicazione del contratto collettivo applicato ai propri dipendenti (ma è sufficiente anche una dichiarazione sostitutiva).

Nel caso di sub appalto l’appaltatore deve consegnare al committente una dichiarazione sostitutiva di notorietà del subappaltatore (da cui emerga il contratto collettivo di lavoro applicato) oppure uno stralcio del contratto.

E’ opportuno che nel contratto di appalto sia inserita una specifica clausola in cui l’appaltatore dichiara di essere consapevole dei pregiudizi che possono discendere in capo al committente dall’inesatta o incompleta ottemperanza delle sopra indicate attestazioni.

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