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L’art. 4 del DM 41/98 lettera d) tratta dei "Casi di diniego della detrazione".

Si tratta della detrazione prevista in materia di bonus ristrutturazione. Quest’articolo prevede che “la detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente". Non c’è una disposizione simile per gli altri bonus. Tuttavia, è bene osservare che – nei lavori privati - il DURC deve essere verificato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l’esecuzione del lavoro. Quindi, prima che un’impresa inizi la propria attività nel cantiere deve esserci la verifica del DURC (per qualsiasi intervento).

Il DURC di congruità di cantiere però è un'altra cosa.

Il DURC di congruità si riferisce alla manodopera impiegata (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25.06.2021). Dal 1 novembre (ovvero per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori è stata effettuata da tale data) è partito il sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Questo sistema si propone di promuovere l’emersione del lavoro irregolare e assicurare così un’effettiva tutela dei lavoratori. Il DURC di congruità viene richiesto dalla imprese appaltanti per appalti nel complesso superiori a euro 70.000,00 (questo vale per gli appalti privati). Il valore va conteggiato al netto iva. In base al codice cantiere fornito dal committente (e attribuito all’apertura del cantiere) i fornitori comunicano alla cassa edile le ore di lavori che saranno verificate al fine della congruità. Qualora non fossero congrue viene richiesto il pagamento dei contributi sulla differenza. Se l’impresa non si adegua, la cassa edile comunicherà con l’INPS che non rilascerà i successivi DURC contributivi richiesti. Rimane il problema di “chi” apre il cantiere (considerato che non c’è nessuna sanzione amministrativa in caso di mancata apertura).

Pertanto, per finalità ben diverse da quelle “dei bonus fiscali” il DURC di congruità va richiesto dove obbligatorio. Il riferimento dell’art. 4 del DM 41/98 – tuttavia – determina, in capo agli interventi di manutenzione straordinaria, un qualche obbligo in questo senso. Quindi, sarebbe meglio attivare i propri fornitori perché procedano ad ottenere il DURC di cantiere.

In realtà la “decadenza” dei Bonus è “indiretta”. Nel senso che solo se c’è irregolarità, quindi non viene rilasciato il DURC, allora ci potrebbero essere delle ricadute fiscali.

Tutto ciò premesso, la “situazione” sta divenendo sempre più complicata anche in tema 110%.

Da più parti viene evidenziata la necessità di richiedere il DURC congruità anche per gli interventi di superbonus. La norma, tuttavia, non lo richiede e non è pervenuto alcun chiarimento in merito. Sulla questione non c’è certezza.

Solo ai fini cautelativi sarebbe meglio attivarsi e richiedere ai fornitori (lavori edili) il DURC di congruità, anche per gli interventi che danno diritto al 110%.

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