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Nella Circolare n. 23 del 23 giugno 2022 l’agenzia ha fornito un’analisi complessiva della disciplina del super bonus. Risulta interessante una puntualizzazione.

L’ unità immobiliare esistente ante interventi è la base per capire a quanto ammonta il tetto di spesa per le parti comuni. Se l’unità immobiliare viene frazionata prima dell’inizio dell’intervento (sempre che vi siano i presupposti per il frazionamento), il tetto di spesa viene moltiplicato per le unità risultanti dal frazionamento. Questo vale anche se il frazionamento è stato possibile solo dopo aver fatto degli interventi (e quindi non è stato possibile effettuarlo in base alle situazione di fatto). In altre parole, si deve aprire una pratica edilizia, fare i lavori e poi frazionare e chiudere la pratica. Successivamente può essere aperta una nuova pratica per gli interventi agevolabili (es. CILAS) e il tetto di spesa viene moltiplicato in base alle unità risultanti dal precedente frazionamento.

Resta ferma la possibilità dell'agenzia di verificare l'eventuale applicazione "distorta" della norma.

 

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