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La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha prorogato i bonus energetico, con le stesse modalità già in vigore per il 2019 (detrazione del 50% o del 65% a seconda dell’intervento). E’ stata inoltre introdotta, ai commi 219-221) una nuova agevolazione denominata “bonus facciate”.

Ecco in cosa consiste:

1) Oggetto dell’agevolazione

Spese documentate e sostenute nell’anno 2020 aventi ad oggetto “(…) interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (…)” La norma specifica, inoltre, che oggetto dell’agevolazione sono “(…) esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.”

Si ritiene che per facciata si debba intendere l’involucro esterno, visibile da tutti i lati dell’immobile.

Nel codice civile si parla di facciate all’art. 1117 del c.c., che è rubricato “parti comuni degli edifici”. Nello specifico il comma 2 dell’articolo menzionato stabilisce che “tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”. Il bonus facciate, considerata la sua formulazione, si riferisca a tutti gli immobile (e non solo ai condomini), sempre se ovviamente rientranti nelle zone specificate.

2) Le zone A o B, riferimento all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444.

“Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

Per avere informazioni sulla posizione del proprio immobile basta rivolgersi al Comune, anche semplicemente mediante il sito (ad esempio basta cercare il SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE). La norma non specifica se gli immobili debbano essere civili o commerciali.

3) Misura dell’agevolazione

Si tratta di una detrazione dall’ imposta lorda pari al 90 per cento della spesa, ripartita in dieci anni. Non è previsto un limite massimo di spesa.

4) A chi spetta?

La detrazione dovrebbe interessare sia i soggetti IRPEF che quelli IRES, visto che l’agevolazione consiste in una detrazione dell’imposta lorda. Tuttavia il rinvio, operato dall’art. 1 comma 223 della Legge di Bilancio, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che trova applicazione solo per i soggetti IRPEF, potrebbe creare qualche subbio in materia. Si ritiene che tale rinvio non possa essere sufficiente ad escludere i soggetti IRES da questa agevolazione.

5) Compatibilità con gli altri bonus

Art. 1, comma 220, L. 160/2019: “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008”. Il Decreto MISE del 2015 si riferisce alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”. In altre parole, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

6) Modalità

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Quindi, a titolo esemplificativo le modalità di pagamento mediante bonifico e la conservazione delle fatture sono elementi necessari per poter usufruire dell’agevolazione

7) Quesito

L’intervento effettuato ha ad oggetto una complessa ristrutturazione per la quale si intende usufruire del bonus energetico al 65%. Nel 2020 verrà realizzato il “cappotto” e si procederà anche alla tinteggiatura dell’immobile. Ci si chiede se questo intervento possa rientrare nella nuova agevolazione. La risposta è sicuramente positiva, ma con dei limiti. Il costo del “cappotto” rientra all’interno degli interventi di riqualificazione energetica che danno il diritto al 65% di detrazione con una detrazione massima di euro 100.000,00. Nello specifico, “(…) rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A”. “Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del 12 Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - MARZO 2019 risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato” (GUIDA FISCALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE). Sorge pertanto un dubbio. La realizzazione del cappotto è sicuramente elemento fondamentale per rispettare le condizioni di cui sopra e avere la detrazione al 65%. Il fatto di assoggettare la realizzazione del cappotto al 90% di detrazione, invece che al 65% (anche se devono comunque essere rispettate le condizioni previste dal MISE) potrebbe inficiare la restante parte delle opere? Ci vorrebbe un chiarimento. Quello che è sicuro è che il costo della tinteggiatura (fatturato a parte rispetto al costo del cappotto) può rientrare nella nuova agevolazione

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