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La stampa dei registri contabili va effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale relativa all’esercizio di riferimento. 

 

NORMA DI RIFERIMENTO: 

Decreto Crescita 30.04.2019 n. 34 articolo 12-octies

D.L. n. 357/1994 Articolo 7 Comma 4-ter e 4-quater 

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46 del 10.04.2017

Articolo 2217 C.C. D.P.R. 600/1973 articolo 15 e 16.

D.M. 17.06.2017 

DPCM 3.12.2013  

 

La stampa dei registri contabili va effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale relativa all’esercizio di riferimento: per l’anno di imposta 2018 (esercizio coincidente con l’anno solare) il termine è il 28.02.2020. Tuttavia con il Decreto Crescita art. 12 – octies è stato esteso a tutti i registri contabili (escluso libro giornale e libro inventari), aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente. 

Il D.L. n. 357/1994 Articolo 7 così recita Comma 4 – ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Comma 4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.”  

Decorso il termine del 30.11.2019 per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa  all’anno di imposta 2018, le imprese ed i lavoratori autonomi entro il termine del 28.02.2020  devono provvedere a:

- stampa in formato cartaceo 

ovvero

- conservazione elettronica (c.d. conservazione sostitutiva) ai sensi del D.M. 17.06.2014 dei registri contabili nonché per le imprese ordinarie del libro giornale e libro inventari.  

Registri Iva 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato nella Risoluzione 10.4.2017 n. 46 che la stampa dei registri IVA,  va effettuata entro 3 mesi decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.  Pertanto, anche detti registri per l’anno di imposta 2018 devono essere stampati entro il 28.2.2020 ovvero, se tenuti meccanograficamente, o conservati su supporto informatico e resi disponibili per la stampa su carta soltanto a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di accesso/verifica.  

Registro beni ammortizzabili

L’art. 16, D.P.R. n. 600/1973 prevede la “compilazione” del registro dei beni ammortizzabili entro il termine di presentazione della dichiarazione: l’aggiornamento di tale registro, ossia la registrazione delle quote di ammortamento, degli acquisti/cessioni/dismissioni relativi al 2018, andava effettuata entro il 30.11.2019.  Anche tale registro rientra nel citato D.L. n. 357/1994 art. 7, comma 4-quater come modificato dal Decreto Crescita, pertanto potrà essere stampato entro il 28.02.2020 o se tenuto meccanograficamente, stampato a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.  

Libro giornale 

Le registrazioni nel libro giornale ai sensi del D.P.R. 600/1973 art. 22 devono essere eseguite entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. La stampa del libro giornale deve essere effettuata entro i termini prescritti dal D.L. n. 357/1994 art. 7, comma 4-ter e cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 28.02.2020. È possibile che il proprio portale che gestisce la fatturazione elettronica possa procedere anche alla conservazione elettronica del libro giornale con l’apposizione della marca temporale sul supporto informatico. Si consiglia di contattare la propria casa di software per l’eventuale servizio sostitutivo di conservazione.

Appare opportuno precisare che il libro giornale non rientra nella deroga prevista dal D.L. n. 357/1994 art. 7, comma 4-quater, pertanto si deve procedere alla stampa od alla conservazione sostitutiva elettronica per poter apporre le marche temporali.

Il libro giornale deve essere numerato progressivamente per anno (es. 2019/1) e deve essere assolta l’imposta di bollo sulle pagine effettivamente utilizzate. Per le società di capitali va applicata la marca da bollo di euro 16 ogni 100 pagine o frazione mentre per gli altri soggetti la marca da bollo ammonta ad euro 32 ogni 100 pagine o frazione.

La marca da bollo deve essere datata entro e non oltre il 28.02.2020.     

Libro inventari

Ai sensi del D.P.R. 600/1973 art. 15 libro inventari dovrà essere stampato entro il 28.02.2020 e dovrà essere firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena l’invalidazione della contabilità.

Su questo punto si osserva che la Cassazione civile Sez. V, 14-02-2003, n. 2250 ha chiarito in materia di libro inventari e di schede contabili obbligatorie che “(…) la (…) mancata sottoscrizione equivale ad una loro inesistenza giuridica, in particolare a questi effetti specifici dell'attendibilità delle scritturazioni, e perciò dell'ammissibilità del ricorso all'accertamento induttivo”. In altre parole, è legittimo da parte dell'Amministrazione finanziaria procedere all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in caso di omessa sottoscrizione delle scritture contabili da parte del contribuente (nella specie, schede contabili obbligatorie), in quanto l'omessa sottoscrizione non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse che, pertanto, non sono attendibili.

La stampa dell’inventario deve contenere:

- il bilancio di verifica definitivo completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori;

- il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo criterio di valutazione (in particolare per le ditte individuali e società di persone in quanto non risultante dal bilancio, mentre nelle società di capitali tale indicazione deve essere contenuta nella nota integrativa); - per le società di capitali occorre stampare inoltre il bilancio di esercizio completo di nota integrativa ed il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio CEE quantomeno dello stato patrimoniale;

- il dettaglio delle rivalutazioni dei beni effettuate (per le società di capitali tale dettaglio è già compreso in nota integrativa o in allegato a parte).

È possibile che il proprio portale che gestisce la fatturazione elettronica possa procedere anche alla conservazione elettronica del libro inventari con l’apposizione della marca temporale sul supporto informatico. Si consiglia di contattare la propria casa di software per l’eventuale servizio sostitutivo di conservazione.

Anche qui è opportuno precisare che il libro inventari non rientra nella deroga prevista dal D.L. n. 357/1994 art. 7, comma 4-quater, pertanto si deve procedere alla stampa od alla conservazione sostitutiva elettronica per poter apporre le marche temporali.

Il libro inventari deve essere numerato progressivamente per anno (es. 2019/1) e deve essere assolta l’imposta di bollo sulle pagine effettivamente utilizzate. Per le società di capitali va applicata la marca da bollo di euro 16 ogni 100 pagine o frazione mentre per gli altri soggetti la marca da bollo ammonta ad euro 32 ogni 100 pagine o frazione. La marca da bollo deve essere datata entro e non oltre il 28.02.2020. 

Partitari

La stampa dei partitari/mastrini va abbinata alla stampa del libro giornale; deve contenere le movimentazioni contabili per ciascun conto (ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore) del piano dei conti utilizzato nell’anno.

Le schede mastro devono essere stampate dopo la chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa delle stesse.

Non devono essere numerati progressivamente, nè bollati o vidimati. Anche i partitari rientrano nel citato D.L. n. 357/1994 art. 7, comma 4-quater come modificato dal Decreto Crescita, pertanto potranno essere stampati entro il 28.02.2020 o stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.  

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