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Cambiano le modalità di pagamento per le detrazioni Irpef del 19% le quali sono riconosciute solo se pagate con metodi tracciabili.

 

NORMA DI RIFERIMENTO:

Legge di Bilancio 2020 commi 679 e 680, articolo 1.

 

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 prevede che a partire dal 1 ° gennaio 2020 le detrazioni Irpef del 19% relative agli oneri previsti dall'art. 15, TUIR siano riconosciute solo se pagate con metodi tracciabili ovvero versamenti bancari, postali, carte di credito o debito.

A titolo di esempio rientrano tra gli oneri:

• gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

• i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

• le spese sanitarie;

• le spese veterinarie;

• le spese funebri;

• le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;

• le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

• i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;

• le erogazioni liberali;

• le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;

• i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;

• i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;

• le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

• le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Come previsto dal comma 680 della predetta Legge, è ancora possibile continuare ad utilizzare il contante senza perdere il diritto alla detrazione per:

• l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;

• le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

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