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E’ bene ricordare che, tranne per alcuni servizi in deroga, la “Brexit” non ha avuto un impatto “sostanziale” sulle prestazioni di servizi. In particolare, con riferimento alle prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter, il criterio di territorialità è determinato in base alla residenza del committente (BTB) o del prestatore (BTC), con riferimento a soggetti (passivi o no) residenti nel territorio dello Stato. Non vi è pertanto alcuna distinzione tra soggetti UE e soggetti EXTRAUE, ma semplicemente tra soggetti residenti o non residenti in Italia.

Vediamo, pertanto, come deve comportarsi l’operatore Italiano in caso di servizi generici.

1) Soggetto passivo Italiano che riceve una prestazione di servizi da soggetto passivo UK

L’imposta si applica con il meccanismo dell’inversione contabile, però non verrà più effettuata l’integrazione della fattura, ma verrà emessa l’autofattura.

L’operazione di acquisto va comunicata nell’esterometro (fino a quando sarà in vigore), ma non si compilerà più il l’INTRA.

Come fare a capire se nel caso oggetto di quesito la prestazione si debba considerare prestata da soggetto UE o EXTRAUE, essendo per così dire “a cavallo” rispetto al 31/12/2020? Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del DPR 633/72, “le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, (…) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento”. L’agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 16 del 2013 per semplificare la verifica del momento di effettuazione dei servizi stabilendo che “(…) nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto comunitario, si deve ritenere che la fattura emessa da quest’ultimo possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione”. Lo stesso nel caso in cui il prestatore sia soggetto extraue. Pertanto, si può ritenere che essendo la prestazione fatturata e pagata nel 2021, la stessa si debba ritenere eseguita da soggetto EXTRAUE.

2) Italiano che fornisce un servizio generico a un operatore UK

Nel caso di prestazione resa ad operatore passivo UK, ai fini documentali, non sarà più obbligatoria la verifica VIES. Il soggetto italiano, tuttavia, dovrà comunque verificare che il soggetto UK sia soggetto passivo identificato, magari facendosi trasmettere un certificazione di iscrizione o l’attribuzione del numero VAT. In sede di emissione della fattura da parte dell’italiano (perché permane comunque l’obbligo di emissione), la dicitura è quella di operazione non soggetta ex art. 7-ter.

L’operazione di acquisto va comunicata nell’esterometro (fino a quando sarà in vigore), ma non si compilerà più il l’INTRA.

3) Prestazioni di servizi in deroga

Nel caso delle prestazioni di consulenza (art. 7-septies del DPR 633/72) rese nei confronti dei privati UK, queste si considerano effettuate in UK e quindi la prestazione diventa esclusa ex art. 7- septies in Italia.

Si consideri, inoltre, la locazione a breve termine dei mezzi di trasporto. Si deve ricordare che il luogo di effettuazione dell’operazione è identificato in Italia se il mezzo è messo a disposizione in Italia e se il beneficiario lo usa nel territorio nell’unione. Ovviamente se l’utilizzatore impiega il bene in UK allora l’operazione si considererà effettuata in UK.

Lo stesso per la locazione a breve termine di mezzi di trasporto delle imbarcazioni da diporto perché è importante l’ambito territoriale in cui viene utilizzata.

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