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Con la risposta all’interpello 80 del 3 febbraio 2021 dell’agenzia delle Entrate, in merito all’acquisto di case antisismiche, viene sciolto un dubbio importante che nasce dal contenuto della Legge di bilancio 2021, in relazione alle agevolazioni superbonus e sismabous. 

Nello specifico la lettera f) dell'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha apportato delle modifiche all'articolo 119, comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020. Il comma 4 prevede l’applicazione dell’agevolazione del 110% anche per gli interventi sismabonus.

Ebbene, con la Legge di bilancio 2021 per gli interventi sismabonus (compreso l’acquisto di case antisismiche) si applica l’agevolazione “per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”.

L’articolo 119 prevede che l’agevolazione del 110% spetta ai soggetti privati. E qui sono sorti dei dubbi. Considerato che il sismabonus – nella sua formulazione originaria tutt’ora in vigore – si applica anche ai soggetti non privati, ci si chiede se le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021 siano applicabili a tutti i soggetti.

L’Agenzia delle entrate ricorda che la circolare n. 24/E del 2020 ha “(…) precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (…). In proposito, si fa presente che, per le persone fisiche (…) l'aliquota del 110 per cento si applica «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»”.

Secondo quanto specificato dall’agenzia sembrerebbe che in caso di acquisto di immobili antisismici:

- da parte dei privati, che usufruiscono della maggior detrazione del 110%, l’ultimo termine per il rogito sia il 30/06/2022;

- da parte degli istituti autonomi case popolari (o altri enti simili) e per i condomini, che usufruiscono della maggior detrazione del 110%, l’ultimo termine per il rogito sia il 31/12/2022 (per effetto della modifica apportata dalla legge di bilancio con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 119 del DL 34/20) al verificarsi di specifiche condizioni;

- da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, che usufruiscono della detrazione del 75% - 85%, l’ultimo termine per il rogito sia il 31/12/2021.

Le proroghe sono comunque subordinate ad approvazione da parte della UE.

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