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In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta notificando delle comunicazioni di “anomalie su quadro RW”. Per correggere gli eventuali errori relativi alla mancata compilazione del quadro deve essere presentata una dichiarazione integrativa. Di seguito verranno analizzate le sanzioni applicabili.

La correzione del quadro RW

a) Le sanzioni formali per mancata compilazione del quadro RW Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del DL 167/1990 “le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (…) residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

Nel caso in cui sia violato l’obbligo di dichiarazione appena descritto, l’articolo 5, comma 2 del medesimo decreto stabilisce che scatta “(…) la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati”.

Se tale violazione riguarda “(…) investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (…)” ovvero le Black list, è applicata “(…) la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati”.

Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258,00.

Le sanzioni previste dall’articolo 5 possono usufruire del ravvedimento poiché le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono sanzioni di natura tributaria.

Pertanto, se il la dichiarazione RW venisse presentata entro 90 giorni potrà essere versato 1/9 di euro 258,00 (se entro 90 giorni) o 1/10 dell’importo (se entro 30 giorni).

b) Il calcolo delle sanzioni da quadro RW

La Circolare 12/E del 2016 indica che si deve “(…) preliminarmente specificare se l’attività finanziaria detenuta all’estero sia riferibile alla detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio) o se riferibili alla detenzione di altre attività finanziarie. Nel caso di detenzione di conti correnti, il criterio di compilazione è quello del valore medio di detenzione; diversamente il criterio di compilazione è il valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione”.

Nell’esempio prospettato c’erano due distinti investimenti:

- “(…) detenzione (…) di un singolo titolo (…)”, con investimento iniziale di euro 1.000.000,00 “(…) che si è rivalutato (…)” a euro 1.100.000,00. Nel caso di mancata compilazione del quadro RW “la sanzione è determinata applicando la percentuale prevista dall’art. 5 DL 167/90 al valore al termine del periodo di detenzione, rappresentato dall’intero anno, pari a Euro 1.100.000”.

- il “(…) capitale è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento in un singolo titolo al termine di ciascun mese”. In questo caso “(…) la determinazione della sanzione risulta più articolata, in quanto nell’arco di un anno risulta essere stato detenuto un singolo titolo in ciascun periodo di riferimento conseguente tra loro. Pertanto la sanzione dovrà essere determinata applicando la percentuale dall’art. 5 DL 167/90 al valore al termine del periodo di detenzione di ciascun periodo di riferimento ponderato per i giorni di possesso. La somma delle sanzioni riferibili a ciascun periodo di riferimento ponderato per i giorni di possesso determinerà la sanzione complessiva dovuta per le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale”.

Resta fermo che dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso.

Nel caso in cui l'investimento sia detenuto in comproprietà, si ritiene che la sanzione debba essere applicata per l'intero per ciascun soggetto. Infatti, il modello prevede l'indicazione dell'importo complessivo e poi della percentuale di possesso. La sanzione si computa sull'importo complessivo indicato nella dichiarazione. 

Sanzioni connesse all’integrativa

A seguito di compilazione del quadro RW si dovrà trasmettere una dichiarazione integrativa.

Se dalla dichiarazione emergono imposte devono essere applicate:

- le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1 del D.Lgs 471/97, pari al 30% nel caso di mancato versamento (se la dichiarazione integrativa è presentata entro 90 giorni)

- le sanzioni previste dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs 471/97, dal 90% al 180% nel caso di mancato versamento (se la dichiarazione integrativa è presentata oltre 90 giorni). In questo caso si pagano le sanzioni per dichiarazione infedele.

Se dalla dichiarazione non emergono imposte allora deve essere versata la sanzione fissa di euro 258,00, dovuta in caso di dichiarazione integrativa a sfavore.

Tutte queste sanzioni sono ravvedibili, in base al momento in cui viene sanato l’errore (ovvero spedita la dichiarazione integrativa).

L’art. 1, comma 8, del D.lgs 471/97 stabilisce che “se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.”

Pertanto, in caso di dichiarazione integrativa spedita oltre i 90 giorni dalla commissione della violazione la sanzione dal 90% al 180% sarà aumentata di 1/3.

Quali sono le sanzioni da applicare se la violazione concerne redditi prodotti in paesi Black list?

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 “In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (…) in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (…) ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E del 12 marzo 2010 chiarisce tale argomento confermando che la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs 471/97 – ovvero la sanzione per dichiarazione infedele - “(…) è (…) raddoppiata (…) qualora l’omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato (…)”. Nulla viene detto circa l’aumento di 1/3 previsto dall’art. 1, comma 8, del D.Lgs 471/97. Per effetto dell’applicazione di tale aumento la sanzione passerebbe dal 240% al 480%.

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