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La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato i termini per poter usufruire del super bonus. Nello specifico l’articolo 1, comma 66 prevede che si possa usufruire della detrazione al 110% per spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (estesa al 31 dicembre 2022 in caso di lavori su condominio con particolari condizioni). Inoltre, tale detrazione è ripartita in “(…) quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022”.

Senza entrate nel merito delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, vogliamo soffermarci su una questione che ha interessato in queste settimane noi e i nostri clienti: lo sconto in fattura.

Secondo quanto previsto dall’art. 121, comma 1, “(…) in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (…)” è possibile optare “(…) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (…)”, oppure per la cessione del credito.

GLI INTERVENTI

Il comma 2 dell’art. 121 individua gli interventi per i quali è possibile esercitare una delle due opzioni (sconto o cessione). Si tratta nello specifico delle spese relative a:

- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);

- riqualificazione energetica rientrante nell’ecobonus (interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento, delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico) e nel superbonus;

- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;

possono scegliere due distinte opzioni.

LA MISURA DELLO SCONTO

La norma specifica che lo sconto sul corrispettivo non può superare il corrispettivo dovuto.

La Circolare 24 del 8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate propone un esempio di sconto del corrispettivo in misura “parziale”. “(…) Se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Secondo quanto previsto dalla circolare 24 del 8 agosto 2020 dell’Agenzia delle entrate “(…) l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo”.

E’ bene chiarire che i limiti indicati (2 SAL, 30% del valore) per gli stati di avanzamento lavori non valgono per agevolazioni diverse dal superbonus.

LE MODALITA’ OPERATIVE

Nel provvedimento dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, il Direttore dell’Agenzia ha indicato le modalità di esercizio delle opzioni per la cessione/sconto in fattura del credito. Innanzitutto, sono stati indicati i documenti necessari per l’esercizio dell’opzione, gli effetti nei confronti del cessionario/fornitore e le modalità operative. Tale provvedimento ricalca essenzialmente il contenuto della norma e quanto indicato dall’Agenzia nella circolare n. 24/2020. Ci sono comunque delle lacune che non chiariscono le modalità effettive di gestione della “pratica” in caso di sconto sul corrispettivo.

a) i documenti necessari

Secondo quanto previsto dall’articolo 119 comma 13 del DL 34/2020 “(…) ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto (…)”:

- per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% è necessaria l’asseverazione del rispetto dei requisiti “(…) di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (…)” e l’attestazione della “(…) corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA.

- per gli interventi che danno diritto al sisma bonus rafforzato è necessaria l’asseverazione dell’efficacia degli stessi ai fini della riduzione del rischio sismico, “da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico “, oltre che l’attestazione della “(…) corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Infine, l’articolo 119, comma 11 del DL 34/2020 stabilisce che: “ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto (…) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.

Tali documenti non sono necessari – ai fini della cessione / sconto - in caso di sconto su corrispettivo relativo a interventi diversi, come la manutenzione straordinaria, l’Ecobonus o il restauro della facciata. Tale considerazione emerge chiaramente anche dal modello della Comunicazione che deve essere inoltrata all’agenzia delle Entrate.

Si ricorda, in ogni caso che tutti gli interventi Ecobonus per i quali è prevista l’asseverazione di un tecnico, devono rispettare i requisiti previsti dal DM requisiti che ha introdotto all’allegato B, l’attestazione del rispetto dei “(…) costi massimi per tipologia di intervento”. Pertanto, anche nel caso di intervento di miglioramento energetico che dà diritto al 65% o al 50% (si pensi agli infissi) sarà necessaria l’attestazione della congruità delle spese e l’asseverazione del rispetto dei requisiti, ma tali documenti – non sono richiesti ai fini della cessione/sconto.

b) effetti sul fornitore (riferimento provvedimento 8 agosto 2020)

Il fornitore utilizza i crediti d’imposta “(…) esclusivamente in compensazione (…), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese”.

Dovrà, però, preventivamente “(…) confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”.

E’ possibile che il fornitore, in alternativa alla compensazione, ceda i crediti d’imposta ad altri soggetti, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

Tuttavia, la quota dei crediti d’imposta che non è stata utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, non potrà più essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

c) Modalità operative

L’agenzia delle Entrate ha previsto la compilazione e trasmissione di una apposita comunicazione. Essa serve esclusivamente per comunicare all’Agenzia che è stata esercitata l’opzione quindi, non ha alcun valore “contrattuale” tra le parti. Tale comunicazione deve essere spedita telematicamente all’agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il contenuto della comunicazione è chiaro: deve essere indicato il beneficiario, l’intervento, i dati dell’immobile, l’opzione che si esercita e chi beneficia dell’opzione. La parte relativa a chi beneficia dell’opzione (fornitore/cessionario) va compilata solo previa accettazione.

Il CNDCEC nel documento di ricerca del 26 novembre 2020 ricorda che “ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta è necessario acquisire, per ciascun cessionario, l’accettazione formale alla cessione. In tale documento dovranno essere riportati il codice fiscale del cessionario, la data in cui la proposta di cessione del credito d’imposta si è perfezionata e l’ammontare del credito ceduto. Il suddetto documento non è necessario in caso di opzione per lo sconto del corrispettivo, in quanto la data di accettazione dell’opzione coincide con la data di emissione della fattura e gli ulteriori dati sopracitati sono desumibili dal documento fiscale stesso”.

La data di accettazione dell’opzione, pertanto, corrisponde con quella di emissione della fattura. Si consiglia, tuttavia, di esercitare l’opzione anche mediante un contratto, nel quale si regolino i rapporti tra le parti anche in caso di sconto in fattura. Tra le varie problematiche che potrebbero sorgere, infatti, c’è la mancata visibilità sulla “piattaforma Cessione Crediti” dell’Agenzia delle Entrate nella sezione personale del Fornitore del credito, una volta che la comunicazione di opzione è stata trasmessa. Meglio tutelare il fornitore anche in questo caso.

d) le difficoltà operative per i fornitori

Quando si presenta la comunicazione si devono avere determinati documenti, perché devono essere indicati:

- in caso di superbonus il codice identificativo ENEA di avvenuta trasmissione dell’asseverazione energetica e dell’attestazione della congruità dei costi. In questo caso la comunicazione potrà essere inoltrata a decorrere dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta da parte dell’ENEA;

- in caso di sismabonus rafforzato il codice identificativo dell’asseverazione.

Infine si appone in visto di conformità.

Il cliente deve comunicare l’opzione entro il 16 marzo dell’anno successivo, ma è probabile che il fornitore non abbia intenzione di aspettare i tempi previsti per poter detrarre in F24 il credito, ma preferisca cederlo. Pensiamo ad esempio ad una fornitura fatta a febbraio, con sconto praticato in questo mese, il fornitore avrà “fretta” di ottenere la documentazione, ma sarà impossibile per il fornitore ottenerla prima di praticare lo sconto o in prossimità dello stesso.

Ovviamente per cedere il credito ottenuto con lo sconto ha bisogno di fornire alla banca la comunicazione dello sconto (fatta dal privato), dalla quale risulti il visto e il numero di ricevuta dell’ENEA. L’esperienza di questi pochi mesi ci ha insegnato che la Banca (tramite il portale della società di revisione che ha scelto) chiederà al fornitore molti documenti (che forse non sono nemmeno di sua competenza).

Qui sorgono i primi dubbi sulla convenienza di applicare lo sconto in caso di intervento che dà diritto all’agevolazione superbonus – ovvero alla detrazione del 110% del costo. Sappiamo che gli interventi al 110% sono “complessi”. Si tratta di un intervento trainante (isolamento termico – impianto climatizzazione) a cui necessariamente se ne abbina un altro (trainato o trainante), poiché l’obbiettivo è quello di migliorare di due classi energetiche l’immobile. A questo punto come si deve comportare un fornitore che effettua un intervento trainato (installazione di finestre?).

E’ necessario, pertanto, un vero e proprio coordinamento tra fornitori, clienti e i professionisti incaricati. Per questo gli operatori più importanti a livello nazionale si pubblicizzano offrendo un servizio completo: realizzazione dell’intervento, messa a disposizione di tecnico abilitato e professionista per il visto. Si paga il pacchetto completo e il fornitore è sicuro di avere la documentazione nei tempi che si aspetta. Quindi per un fornitore potrebbe essere conveniente applicare lo sconto se è uno degli ultimi nella “catena produttiva”, se il suo intervento è verso fine anno (per i SAL) o fine lavori.

Ma se così non fosse? Riteniamo sia più conveniente e celere per il fornitore scontare i crediti da ecobonus (65%-50%) perché in questo caso non viene richiesto alcun dato aggiuntivo nella comunicazione (no visto, no dato ENEA). Tuttavia, il cliente deve comunque avere a disposizione la documentazione ENEA (se richiesta) e l’attestazione della congruità del prezzo.

I fornitori per affrontare questa situazione si stanno attrezzando per avere liquidità dalla banca – per praticare lo sconto ed essere competitivi – preparandosi contemporaneamente a cedere il credito alla banca stessa.

d) La mancata sussistenza dei requisiti: chi risponde?

La Circolare 30 del 22/12/2020 (rinviando alla precedente circolare n. 24 e alla risposta all’interrogazione 5-04585 del 10 settembre 2020) ricorda che “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta (…) si provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (…)”. L’articolo 121, comma 6, del DL 34/2020 parla di “concorso in violazione”.

Gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono quelli illustrati dalla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, ovvero:

“1) una pluralità di soggetti agenti;

2) la realizzazione di una fattispecie di reato;

3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;

4) l'elemento soggettivo”.

Pertanto, l’agenzia delle entrate provvede al recupero in capo ai beneficiari della detrazione dell’importo detratto – se non spettante – maggiorato di sanzioni ed interessi. Se “(…) il fornitore o il cessionario (…)” acquisiscono “(…) il credito in “buona fede” non ” perdono “(…) il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (…) (cfr. circolare n. 24/E, par. 9)”.

Questo ovviamente se l’agenzia delle entrate non “accerta il “concorso” nella violazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997”, poiché in questo caso il fornitore/cessionario risponde in solido

“della sanzione (ai sensi dell’articolo 9, comma 1);

− della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio)”.

Se non siamo in ipotesi di “concorso”, i fornitori/cessionari “rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto” (Provvedimento dell’8 agosto 2020, punto 7).

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