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IL COMMERCIO ELETTRONICO E LE NUOVE SOGLIE (ANZI … L’UNICA SOGLIA!)

Il 6 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2018, con il quale incarica il Governo di recepire - in tempi brevi - le disposizione contenute nella direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017.

L’ECOBONUS: cosa dobbiamo aspettarci?

Il MISE, assieme al MEF, il MIT e il Ministero dell’Ambiente ha predisposto una bozza di decreto per ridefinire l’applicazione dell’ECOBONUS.

Ai sensi dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017, “a decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Il caso: società italiana A (CEDENTE NAZIONALE) che cede a società italiana B (CESSIONARIO NAZIONALE) beni a titolo di omaggio, che verranno trasportati da A direttamente in territorio UE (e consegnati a CLIENTE UE DI B).

Secondo quanto disposto dall’art, 11, comma 2-ter del D.lgs. 471/1997: “l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, (…), è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.