Articoli

R & S: i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

La Circolare direttoriale del 15 febbraio 2019, n. 38584 del Ministero dello Sviluppo Economico intitolata “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Chiarimenti concernenti la documentazione contabile)” ha fornito alcuni chiarimenti a fronte delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019).

Nello specifico nella disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, comma 11, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014), con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito che “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.” A sua volta, il comma 8 dello stesso articolo 3, così come integrato dall’art.1, comma 70, lettera e), della Legge di Bilancio 2019, dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ;…subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11.;”

Il MISE specifica che: “(…) al fine di eliminare eventuali dubbi in proposito, è il caso di precisare che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (…) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, comunque, si rinvia alle istruzioni fornite”.

La certificazione, pertanto, è in forma libera e deve contenere – in ogni caso –l’attestazione dell’effettività dei costi sostenuti e della regolarità formale della documentazione contabile.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI