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I rapporti con la PA, in nota integrativa solo i vantaggi economici specifici.

Il primo comma, il 125, prevede che: “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”. Per soggetti indicati al primo periodo si intendono tra l’altro “(…) le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche'  con  societa' controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  societa'  da loro partecipate (…)”.

La norma – che sembra comprendere qualsiasi tipo di rapporto con l’amministrazione finanziaria, purché dia qualche vantaggio e qualsiasi “impresa” – ha creato subito fortissimi dubbi agli operatori del settore.

Il 15 marzo 2019 il CNDCEC ha pubblicato un documento, fornendo alcuni chiarimenti.

Il primo punto analizzato riguarda l’ambito soggettivo: a chi è sia applica la norma? Nonostante la normativa parli esclusivamente di imprese, si ritiene che il tipo di adempimento previsto a loro carico, riferendosi alla nota integrativa, debba valere soltanto per le “(…) imprese tenute alla pubblicazione del bilancio presso il Registro delle imprese.” Inoltre, per le micro-imprese, che sono esonerate dalla pubblicazione della nota integrativa, non dovrebbe trovare applicazione la norma in questione. “Tuttavia, in via prudenziale, si ritiene, in mancanza di indicazioni precise, che anche le microimprese riportino le informazioni richieste in calce al bilancio, unitamente alle indicazioni inerenti alle richieste di cui all’art. 2427, comma 1, numeri 9 e 16”. Soluzione indirettamente confermata dalla nuove tassonomie XBLR. 

La norma si applica, con modalità parzialmente differenti, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, nonché alle cooperative sociali e alle imprese, che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni.

Avuto riguardo alle imprese sociali (DLgs. 112/2017), il Consiglio nazionale evidenzia come le stesse configurino una “qualifica giuridica”. Pertanto, le imprese sociali costituite in forma societaria devono applicare le previsioni indirizzate alle imprese, mentre le imprese sociali costituite sotto forma di associazioni, fondazioni od ONLUS devono seguire le relative previsioni.

Nel secondo punto viene analizzato l’ambito oggettivo: in quali casi si applica la norma? Quali sono i vantaggi economici?

Secondo il Consiglio “la ratio della norma è riconducibile all’evidenza dei <<vantaggi economici>> specificamente riferibili all’impresa e ricevuti nel corso dell’anno”. Pertanto, anche nel definire quali “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti” siano oggetto di informazione, si deve rapportarsi all’ambito del vantaggio economico. “Si ritiene, per questo, che esulino dalla finalità della richiesta e dall’ambito di riferimento dell’informativa le operazioni svolte nell’ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato. Una lettura diversa della norma porterebbe al paradosso di avere, per esempio, una società che opera solo con le amministrazioni pubbliche tenuta, ai sensi della legge, a “riscrivere” sostanzialmente -lato ricavi- il risultato d’esercizio (con criteri difformi rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio) per soddisfare una richiesta specifica”. Ne consegue che sono esclusi dagli obblighi comunicativi “(…) le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese (come, per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto appunto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà aziendale”.

La diversa applicabilità della norma agli enti non profit (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2019, n. 2) è razionalmente giustificata dal fatto che tali istituti solitamente operano in contesti fuorimercato e specificamente “riservati”. 

Nel terzo punto viene analizzato l’ambito temporale: quando si applica la norma? 

Gli obblighi sono introdotti a partire dal 1 gennaio 2018. “Le imprese che hanno iniziato l’esercizio prima del 1° gennaio 2018 e che, quindi, chiudono il proprio bilancio annuale nell’anno 2018 prima del 31 dicembre 2018 non possono essere interessate dalla norma, essendo la norma efficace per i contributi ricevuti dal 1° gennaio 2018 ed essendo l’anno il riferimento temporale richiesto per l’informativa”.

Inoltre la comunicazione segue i tempi del bilancio. Se il bilancio è “(…) pubblicato entro i 180 giorni in quanto sussistono le condizioni per differire l’approvazione del bilancio (art. 2364, c.c. e art. 2478-bis, c.c.), la pubblicazione evidentemente non potrà che essere anch’essa differita”.

E se l’esercizio non coincida con l’anno solare? “Le società che, per esempio, hanno chiuso il proprio periodo amministrativo il 30 giugno 2019 dovranno includere nel proprio bilancio i contributi ricevuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018”.  Perché? La logica di sistema è “(…) volta a verificare la coincidenza tra le somme dichiarate dall’erogante e quelle percepite dal beneficiario”. 

Criterio di cassa?

La legge 127/2017 parla di contributi “ricevuti” ed “erogati”. “Il termine nella sostanza identifica un criterio di informazione per “cassa” (…). Questa impostazione rischia di creare non pochi problemi di lettura con il bilancio, articolato, come noto, sul criterio della competenza economica”

I beneficio in natura 

“Qualora l’impresa, per esempio, dovesse fruire dei locali di un ente pubblico con un comodato gratuito in ragione dell’attività svolta, anche il valore derivante dal non pagamento dell’affitto dovrebbe essere iscritto quale beneficio (e valorizzato). In tale circostanza, non si può che assumere il “valore” del contributo ricevuto nel periodo di competenza come identificazione del contributo ricevuto, senza assumere ritardi o variazioni temporali nei pagamenti”.

In questo caso, l’scrizione dei contributi richiede un sistema di rilevazione misto che considera: - la cassa, per i contributi monetari; - la competenza economica per i contributi in natura. 

La nota integrativa

L’informativa deve essere riportata in una sezione ad hoc della nota integrativa, magari in chiusura, con una tabella in cui si “possa identificare chiaramente: - soggetto erogante; - contributo ricevuto; - breve descrizione del contributo”

Le sanzioni

Si ricorda che per le imprese beneficiarie “l’'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”. Tale sanzione non rileva, come precisato dal MISE e dal Consiglio di Stato, per gli enti non profit. “Si ritiene che il termine a partire dal quale scattino i tre mesi per la “regolarizzazione” abbia avvio dalla data di pubblicazione del bilancio”. Trattandosi “(…) di una sanzione eccessivamente severa (…) questo Consiglio nazionale ha proposto l’introduzione di una misura sanzionatoria in misura fissa oppure proporzionale, non superiore allo 0.50%, dei vantaggi economici” 

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